Art. 65.
                    Funzioni mantenute allo Stato

  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
    a)  allo  studio  e  allo  sviluppo  di metodologie inerenti alla
classificazione  censuaria  dei  terreni  e  delle unita' immobiliari
urbane;
    b)   alla   predisposizione   di   procedure  innovative  per  la
determinazione  dei  redditi  dei  terreni e degli immobili urbani ai
fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
    c) alla disciplina dei libri fondiari;
    d)  alla  tenuta  dei  registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di
visure ipotecarie;
    e)  alla  disciplina  delle  imposte ipotecarie, catastali, delle
tasse   ipotecarie   e   dei   tributi   speciali,  ivi  compresa  la
regolamentazione  di  eventuali  privilegi,  di  sgravi  e  rimborsi,
nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
    f)  all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi
e  aggiornamenti  topografici  e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
    g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio
dei relativi processi di aggiornamento;
    h)   alla   gestione   unitaria   e  certificata  dei  flussi  di
aggiornamento  delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando
il  coordinamento  operativo  per la loro utilizzazione attraverso la
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso
ai dati ai soggetti interessati;