Art. 66.
                 Funzioni conferite agli enti locali

  1.  Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
    a)  alla  conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti
del  catasto  terreni  e  del  catasto  edilizio urbano, nonche' alla
revisione  degli  estimi  e  del  classamento,  fermo restando quanto
previsto dall'articolo 65, lettera h);
    b)  alla  delimitazione  di  zone  agrarie  interessate ad eventi
calamitosi;
    c)  alla  rilevazione  dei  consorzi  di  bonifica  e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili.
  2.  Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere
esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.