Art. 67.
                          Organismo tecnico
  1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del
comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute
allo  Stato  e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso
l'istituzione,  con  i  decreti legislativi di cui all'articolo 9 del
presente  decreto  legislativo,  di  un  apposito  organismo tecnico,
assicurando  la  partecipazione  delle  amministrazioni statali e dei
comuni.
  2.  Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale,
al  rilevamento  e  aggiornamento  topografico,  all'elaborazione  di
osservazioni  geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti
trigonometriche   e   di  livellazione,  provvedono,  per  quanto  di
rispettivo  interesse,  lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
anche   attraverso  alle  comunita'  montane,  avvalendosi  di  norma
dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
  3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono,
al  fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni
con   l'organismo   tecnico   di   cui  allo  stesso  comma  1  e  le
amministrazioni   che  svolgono  corrispondenti  funzioni  a  livello
centrale.