Art. 61 
 
 
Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                         sottoposti a intesa 
 
  1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a
fattispecie analoghe o collegate  di  partecipazione  di  privati  al
finanziamento o alla realizzazione degli interventi  conservativi  su
beni culturali, in  particolare  mediante  l'affissione  di  messaggi
promozionali sui ponteggi e  sulle  altre  strutture  provvisorie  di
cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. 
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 199-bis  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": 
              "Art.  199-bis  (Disciplina  delle  procedure  per   la
          selezione di sponsor). 
              1. Al fine di assicurare il rispetto  dei  principi  di
          economicita',   efficacia,   imparzialita',   parita'    di
          trattamento,   trasparenza,   proporzionalita',   di    cui
          all'articolo   27,   le   amministrazioni    aggiudicatrici
          competenti per la realizzazione degli  interventi  relativi
          ai beni culturali  integrano  il  programma  triennale  dei
          lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che
          indica i lavori, i servizi e le forniture in  relazione  ai
          quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la
          realizzazione degli interventi. A  tal  fine  provvedono  a
          predisporre  i  relativi  studi  di   fattibilita',   anche
          semplificati, o i progetti preliminari.  In  tale  allegato
          possono essere altresi' inseriti gli interventi per i quali
          siano pervenute dichiarazioni spontanee di  interesse  alla
          sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante
          bando      pubblicato      sul      sito      istituzionale
          dell'amministrazione procedente per almeno  trenta  giorni.
          Di detta pubblicazione e' dato avviso  su  almeno  due  dei
          principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  per
          contratti  di  importo  superiore  alle   soglie   di   cui
          all'articolo  28,  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          europea. L'avviso  contiene  una  sommaria  descrizione  di
          ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima
          e dei tempi di realizzazione, con la richiesta  di  offerte
          in aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.
          Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire
          una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche  mediante
          accollo, da parte  dello  sponsor,  delle  obbligazioni  di
          pagamento    dei    corrispettivi    dell'appalto    dovuti
          dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione  tecnica,
          consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
          progettazione e alla realizzazione  di  parte  o  di  tutto
          l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando,  in
          caso  di  sponsorizzazione  tecnica,  sono   indicati   gli
          elementi e i criteri  di  valutazione  delle  offerte.  Nel
          bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore
          a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
          possono    far    pervenire    offerte    impegnative    di
          sponsorizzazione.  Le  offerte  pervenute  sono   esaminate
          direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso
          di interventi il cui valore stimato al  netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di  euro  e
          nei  casi  di  particolare   complessita',   mediante   una
          commissione  giudicatrice.  L'amministrazione   procede   a
          stilare la graduatoria delle  offerte  e  puo'  indire  una
          successiva fase finalizzata all'acquisizione  di  ulteriori
          offerte migliorative, stabilendo il termine  ultimo  per  i
          rilanci. L'amministrazione procede,  quindi,  alla  stipula
          del contratto di sponsorizzazione con il  soggetto  che  ha
          offerto   il   finanziamento   maggiore,   in    caso    di
          sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa
          giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica. 
              2. Nel caso in cui non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta, o nessuna offerta  appropriata,  ovvero  tutte  le
          offerte presentate siano irregolari  ovvero  inammissibili,
          in  ordine  a  quanto  disposto  dal  presente  codice   in
          relazione ai requisiti degli offerenti e delle  offerte,  o
          non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura,
          la stazione  appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
          ricercare  di  propria  iniziativa  lo  sponsor   con   cui
          negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme  restando
          la natura e  le  condizioni  essenziali  delle  prestazioni
          richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti  per  i
          quali non  sono  pervenute  offerte  utili,  ai  sensi  del
          precedente periodo, possono  essere  nuovamente  pubblicati
          nell'allegato del programma triennale dei lavori  dell'anno
          successivo. 
              3.  Restano  fermi  i  presupposti  e  i  requisiti  di
          compatibilita'  stabiliti  dall'articolo  120  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, recante il codice dei beni culturali  e  del
          paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di  ordine
          generale dei partecipanti stabiliti  nell'articolo  38  del
          presente codice, nonche',  per  i  soggetti  incaricati  di
          tutta o di parte della realizzazione  degli  interventi,  i
          requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per
          eseguire  lavori  pubblici,  di   capacita'   economica   e
          finanziaria, tecnica e professionale dei  fornitori  e  dei
          prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42,
          oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo
          201 del presente codice". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  120  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  "Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6 luglio 2002, n. 137: 
              "Art. 120 (Sponsorizzazione di beni culturali). 
              1.  E'  sponsorizzazione   di   beni   culturali   ogni
          contributo,  anche  in  beni  o  servizi,  erogato  per  la
          progettazione o l'attuazione di iniziative in  ordine  alla
          tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
          con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
          l'attivita'  o  il  prodotto  dell'attivita'  del  soggetto
          erogante.  Possono  essere  oggetto   di   sponsorizzazione
          iniziative del Ministero, delle regioni, degli  altri  enti
          pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici  o
          di persone giuridiche private senza fine di  lucro,  ovvero
          iniziative di soggetti privati su beni  culturali  di  loro
          proprieta'.  La  verifica  della  compatibilita'  di  dette
          iniziative con le esigenze della tutela e'  effettuata  dal
          Ministero in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          codice . 
              2. La promozione di cui al comma 1  avviene  attraverso
          l'associazione  del  nome,  del   marchio,   dell'immagine,
          dell'attivita' o del prodotto  all'iniziativa  oggetto  del
          contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
          o storico, l'aspetto e il  decoro  del  bene  culturale  da
          tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il  contratto  di
          sponsorizzazione. 
              3. Con il contratto di sponsorizzazione  sono  altresi'
          definite le modalita' di erogazione del contributo  nonche'
          le forme del controllo, da  parte  del  soggetto  erogante,
          sulla realizzazione dell'iniziativa cui  il  contributo  si
          riferisce". 
              Si riporta il testo dell'articolo 189,  comma  3,  nono
          periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163
          recante "Codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE", come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 189 (Requisiti di ordine speciale). 
              (Omissis). 
              3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non inferiore al  quaranta  per  cento  dell'importo  della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento della classifica richiesta, ovvero,  in  alternativa,
          di tre lavori  di  importo  complessivo  non  inferiore  al
          sessantacinque per  cento  della  classifica  richiesta.  I
          lavori valutati sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
          buon  esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente   la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita nello stesso quinquennio. Per  i  lavori  iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si presume un andamento lineare. L'importo  dei  lavori  e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle risultanze definitive del  contenzioso  eventualmente
          insorto per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da  quelle
          riconosciute a titolo risarcitorio. Per  la  valutazione  e
          rivalutazione dei lavori eseguiti e per i  lavori  eseguiti
          all'estero  si  applicano  le  disposizioni   dettate   dal
          regolamento. Per lavori eseguiti  con  qualsiasi  mezzo  si
          intendono, in conformita' all'articolo 3,  comma  7  quelli
          aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera  rispondente
          ai  bisogni  del  committente,  con   piena   liberta'   di
          organizzazione del processo realizzativo, ivi  compresa  la
          facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei  lavori
          stessi, nonche' di  eseguire  gli  stessi,  direttamente  o
          attraverso societa' controllate.  Possono  essere  altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
          dei lavori indicano l'importo, il periodo  e  il  luogo  di
          esecuzione e precisano se questi siano stati  effettuati  a
          regola  d'arte  e  con  buon   esito.   Detti   certificati
          riguardano  l'importo  globale  dei  lavori   oggetto   del
          contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati   a   terzi   o
          realizzati da imprese controllate o interamente  possedute,
          e recano l'indicazione dei responsabili di  progetto  o  di
          cantiere; i certificati  sono  redatti  in  conformita'  ai
          modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
          lavorazioni eseguite direttamente dal  contraente  generale
          nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a  soggetti
          terzi ovvero eseguite da imprese controllate o  interamente
          possedute;  le   suddette   lavorazioni,   risultanti   dai
          certificati,  possono  essere  utilizzate  ai  fini   della
          qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie".