Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi
sottoposti a intesa
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con
proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida
applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a
fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al
finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su
beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi
promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di
cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di
tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni
culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel
rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel
medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei
Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla
permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 199-bis del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la
selezione di sponsor).
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui
all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici
competenti per la realizzazione degli interventi relativi
ai beni culturali integrano il programma triennale dei
lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che
indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai
quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la
realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a
predisporre i relativi studi di fattibilita', anche
semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato
possono essere altresi' inseriti gli interventi per i quali
siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante
bando pubblicato sul sito istituzionale
dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni.
Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per
contratti di importo superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di
ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima
e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte
in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato.
Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire
una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante
accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di
pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti
dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica,
consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto
l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in
caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli
elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel
bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore
a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di
sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate
direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso
di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta
sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e
nei casi di particolare complessita', mediante una
commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a
stilare la graduatoria delle offerte e puo' indire una
successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori
offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i
rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula
del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di
sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa
giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le
offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili,
in ordine a quanto disposto dal presente codice in
relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o
non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura,
la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui
negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando
la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni
richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i
quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del
precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati
nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno
successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di
compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di ordine
generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di
tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i
requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per
eseguire lavori pubblici, di capacita' economica e
finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei
prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42,
oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo
201 del presente codice".
Si riporta il testo dell'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137:
"Art. 120 (Sponsorizzazione di beni culturali).
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la
progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla
tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione
iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici o
di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro
proprieta'. La verifica della compatibilita' di dette
iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente
codice .
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attivita' o del prodotto all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi'
definite le modalita' di erogazione del contributo nonche'
le forme del controllo, da parte del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si
riferisce".
Si riporta il testo dell'articolo 189, comma 3, nono
periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 189 (Requisiti di ordine speciale).
(Omissis).
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente
ai bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' ai
modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale
nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti
terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente
possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai
certificati, possono essere utilizzate ai fini della
qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie".