(( Art. 62-bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. ))