(( Art. 67 bis
Chiusura dello stato di emergenza
1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che
hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4
dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio
2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al
solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle
amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato
ovvero la struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e
qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del
Commissario delegato.
3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni
di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare
senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite
dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o
comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la
regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012,
presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in
servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il
Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per
la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012
al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle
amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri
relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le
risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012,
una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonche' una
ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo,
nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal
Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento
ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche' le
modalita' per consentire l'ultimazione di attivita' per il
superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per
la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012,
formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento di
interventi urgenti di ricostruzione gia' oggetto di decreti
commissariali emanati.
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la
ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti
attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro
competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse
eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di
stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del
2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove
compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli
articoli da 67-ter a 67-sexies. ))
Riferimenti normativi
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,
n. 97.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.