(( Art. 67 ter
Gestione ordinaria della ricostruzione
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni
intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile
2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e
lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con
particolare riguardo al centro storico monumentale della citta'
dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi
delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno
competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono
l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne
promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internent istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di
ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato
attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai
comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con
il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i
rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel
limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite
massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A
ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo
pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e'
incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente
risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie
procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di
personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e
gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, le categorie e i profili professionali dei
contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti
banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di
ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a
seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio
della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei
bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 13 della citata legge n. 196 del
2009:
"Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".
Si riporta l'art. 30, commi 3 e 4, del Testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.:
"3. Per la gestione a tempo determinato di uno
specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza,
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra
enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.".
Si riporta l'art. 76 del citato decreto-legge n. 112
del 2008:
" Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio
1.
2.
3. L'art. 82, comma 11, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e' sostituito dal seguente: «La
corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce
termini e modalita'».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri
di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa
corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel
quinquennio precedente. In tale sede sono altresi'
definiti:
a) criteri e modalita' per estendere la norma anche
agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli
90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei
dipendenti in servizio - volti alla riduzione
dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e
alla fissazione di tetti retributivi non superabili in
relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di
riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e
dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico.
6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti
erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione
si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita'
che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione
della disposizione di cui al precedente periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo
della spesa di personale per le predette societa'. La
disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle
societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn-over che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'
delle aziende medesime, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le
eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.
8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla
vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso
gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo
devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive
camere.".
Si riporta l'art. 3, comma 102, della citata legge n.
244 del 2007:
" 102. Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni
di cui all' art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Si riporta l'art. 17, comma 4-bis, della citata Legge
n. 400 del 1988:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.