(( Art. 67 quater
Criteri e modalita' della ricostruzione
1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere
perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la
ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove
possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici
privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la
riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi
pubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita'
ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita',
salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed
energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e
il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e
ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli
edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle
acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i
maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi
unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari
degli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo' bandire un
procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico
soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione
integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato
consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, e'
facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degli
immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita'
immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il
ricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevedere
premialita' in favore dei proprietari privati interessati che ne
facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella
diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non
superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile
compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei
tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata
sugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica e
privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto
dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la
partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese
le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del
consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione
temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati
nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del
capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private
diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli
interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni,
comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,
nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte,
in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimento
della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si
intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che
succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella
proprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data di
apertura della successione i contributi non siano stati gia' erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di
nullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le
seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze
pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' la
certificazione antimafia e di regolarita' del documento unico di
regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori
commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo
pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e
l'identita' del subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita'
nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita'
tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia
effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo
competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono
comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che
progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il
mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a
tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto
dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti
reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni
interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e
della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita'
professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma si
applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici
pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti
inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di
eta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel
rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa
vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili. ))
Riferimenti normativi
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta l'art. 1117 del Codice civile:
"Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre
le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
condomini.".
La legge 29 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53,
S.O.
Si riporta l'art. 14, comma 1 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97:
"Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono
essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3
del citato art. 18.".
Il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE", di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e 2004/18/CE, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riportano gli articoli 1463 e 1467 del Codice
civile:
"Art. 1463. Impossibilita' totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione,
e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito."
"Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione puo' domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'art. 1458. La risoluzione non puo' essere domandata se
la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del
contratto.
La parte contro la quale e' domandata la risoluzione
puo' evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto.".
Si riporta l'art. 7, comma 2 della Legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68,
S.O.:
"2. I datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni in conformita' a quanto previsto dall'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,
come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge.
Per le assunzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera a),
del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della presente
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento
dei posti messi a concorso.".
Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile,
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive
modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686 , e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n.
29.".