(( Art. 67 quinquies
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3
del presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia'
provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui
all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e
la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.
Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cui
all'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti
previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani
di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla
provincia competente secondo la disciplina vigente, anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia
competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono
aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici.
2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di
applicabilita'.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 14, comma 5-bis del citato
decreto-legge n. 39 del 2009:
"5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma
2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione
Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma
2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie
di sua competenza, piani di ricostruzione del centro
storico delle citta', come determinato ai sensi dell'art.
2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di
cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui
all'art. 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare
interesse paesaggistico attestato dal competente vice
commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili
privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette
risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 1, tenuto conto della situazione
economica individuale del proprietario. La ricostruzione
degli edifici civili privati di cui al periodo precedente
esclude la concessione dei contributi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a) ed e)."
Si riporta l'art. 34 del Testo unico di cui al citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 34. Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.".
Si riporta l'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge
n. 39 del 2009:
"3. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata.".