(( Art. 67 sexies
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter,
pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a
euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari
per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha
colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad
integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare
il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi
Si riportano gli articoli 2 e 13 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67:
"Art. 2. Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a
quanto previsto in base al disposto del seguente art. 7, a
decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e
con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito o
quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3, con
riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del
comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),
b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata
la percentuale della predetta compartecipazione e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli
comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il
territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato
luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione
al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal
presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente
alla compartecipazione del 2 per cento al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di
prima applicazione, e in attesa della determinazione del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni
comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla
base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di
ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto
resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto
ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti
territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la
neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini
del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il
31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del
presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.
14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di piu' isole,
sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti
erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al
gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota
di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere rideterminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito
del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente incrementata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e delle quote
indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote
indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'art. 7, comma 2,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'art. 7, comma
2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del
presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni. La quota del 50 per cento e'
attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione
alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque
titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato."
"Art. 13. Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il
fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e
2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle
quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la
seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote
sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e
riviste in funzione della loro dinamica.".
Si riporta l'art. 16, comma 1 della citata Legge n. 96
del 2012:
"Art. 16. Destinazione dei risparmi ad interventi
conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e
calamita' naturali)
1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 1
negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli
alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria
a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati
dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali che hanno
colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio
2009.".
Si riporta l'art. 6, comma 1 della Legge 14 giugno
1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia
impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1990, n. 144:
" 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto
ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in
adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art.
119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale
di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di
trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici
registri automobilistici nelle dette regioni la cui
aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con
riferimento alle formalita' eseguite nel proprio
territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per
cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento,
in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di
trascrizione dovuto per la relativa formalita'; la
riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno
uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di
trascrizione in quanto compatibili;
b) istituzione di una addizionale all'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane,
di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977,
n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni,
la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas metano
erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro i
limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro
cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di
detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico
delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo
comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 ;
la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva,
gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme
vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di
cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977,
n. 102;
c) previsione della facolta' delle regioni a statuto
ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina
per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione
ubicati nelle predette regioni la cui entita', commisurata
ai litri di benzina erogati, e' determinata da ciascuna
regione, entro un limite massimo di non piu' di lire 30 al
litro; tale imposta e' dovuta dal soggetto consumatore
della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che e'
tenuto a versarla alla regione. Le modalita' di
accertamento, i termini per il versamento dell'imposta
nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in
misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del
tributo evaso, le indennita' di mora e di interessi per il
ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna
regione con propria legge.".
Si riporta l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398 ( Istituzione e disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e
successive modificazioni, dell'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di
un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della
facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire
un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1990, n.
301:
" 1. Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di
istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di
distribuzione ubicati nelle rispettive regioni,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.".