(( Art. 67 octies
Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20
e del 29 maggio 2012
1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale
od operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo
in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012,
e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero
l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la
distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro
attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone
verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014,
per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei
suddetti beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e
alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
))
Riferimenti normativi
Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Il decreto legislativo n. 241 del 1997 e' Pubblicato
nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.
Si riporta l'articolo33, comma 1 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilita' 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
novembre 2011, n. 265, S.O. :
"Art. 33. Disposizioni diverse
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno
2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo
periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico, ivi compresi interventi di messa in
sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali
di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50
milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della
predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario.
2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle
relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite
sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto
previsto all'art. 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata
una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015
per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare
prioritariamente alla prosecuzione di interventi
indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in
sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria,
per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati
alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito
dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I
predetti interventi sono individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delegato per la politica di coesione economica,
sociale e territoriale, su proposta del Ministro
interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e',
fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 58,
ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950
milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di
475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere
dall'anno 2015.
6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di
euro per l'anno 2013, e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato.
7. All'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, come modificato dall'art. 25, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo
di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con
una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a
200 milioni di euro al Ministero della difesa per il
potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili
del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di
euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco,
quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di
finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri
indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per interventi in materia di
difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per
il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'art. 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
fondo di cui al presente comma.
9. All'art. 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per
l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore
dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con
gli interventi gia' previsti a legislazione vigente e con
le esigenze del settore.
11. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2012 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano
anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario
sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a
2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate
alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno
2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.
12. In attuazione dell'art. 26 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali
per l'incremento della produttivita' del lavoro, previste
dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite massimo di
onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al
fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo
periodo, e' stabilito l'importo massimo assoggettabile
all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche'
il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il
titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di cui al
presente articolo.
13. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole:
«Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini
dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da
riferire all'anno 2011.
14.
15. Per il finanziamento di interventi in favore del
sistema universitario e per le finalita' di cui al Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' e'
autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.
16. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 635,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2, comma
47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la
spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.
17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2012.
18. Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012
della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.400
milioni di euro per l'anno 2012.
19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al
31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n.
92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno
2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato art. 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
20. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro
1.000 milioni per l'anno 2012.
21. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e
province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e
nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1,
comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono
essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze
una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga.
22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 8, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui
all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai
fini del calcolo del requisito di cui al citato art. 16,
comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide
anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima
impresa presso la Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione
dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 212,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che
abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'. All'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3,
le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
«2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2009, 2010, 2011 e 2012».
23. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40
milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni. L'intervento di cui all'art. 19,
comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e'
prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni
di euro. Al comma 7 dell'art. 19 del citato decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
24. L'intervento di cui al comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'
prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro.
Al comma 8 dello stesso art. 1 del predetto decreto-legge
n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e' prorogato nell'anno 2012 nel limite di
spesa di 30 milioni di euro con le modalita' definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui
all'art. 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono
prorogati per l'anno 2012 con modalita' definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a
seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla
sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque
non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.
26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti
a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla
presente legge.
27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione
delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150
milioni di euro per l'anno 2012.
28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante
dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6
aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'art.
39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione
di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per
ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico
iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei
versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40 per cento.
29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle
disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, non sono
state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, sono
acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e' disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in misura tale da determinare,
per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di
euro.
30-bis. All'aumento di accisa sulle benzine disposto
con il provvedimento di cui al comma precedente, non si
applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
30-ter. Il maggior onere conseguente all'aumento,
disposto con il provvedimento di cui al comma 30,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
e' rimborsato, con le modalita' previste dall'art. 6, comma
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
31. Il contratto di programma per il triennio
2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il
Ministero dello sviluppo economico, e' approvato, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in
materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
Il presente comma entra in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
32. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento
degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita'
strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato art.
8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per
l'anno 2012. Il riparto del predetto importo tra i
policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
33. Il fondo istituito ai sensi dell'art. 22, comma 6,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.
34. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro per l'anno
2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo
periodo del citato comma 26-ter e' soppresso.
35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il
35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e
la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento
all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la
formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento
all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e
l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con
l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall'art. 2 della medesima
legge. Il presente comma entra in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si
provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
36. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 89, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della
verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno, non
sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta
per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo
del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera
nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011. A tal
fine, la dotazione del Fondo di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la
provincia ed il comune di Milano, coinvolti
nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le
sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art.
7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si
intendono cosi' ridefinite:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un
importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati
nell'ultimo consuntivo;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato
esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande
evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresi'
eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale;
i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli
investimenti indispensabili per la realizzazione del grande
evento EXPO Milano 2015.
38. Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2012.".