Art. 71 Contabilita' delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilita'. La trascrizione sul registro di contabilita' e' effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico. 2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilita' e' firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore. 3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione puo' disporre l'aumento delle quantita' senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purche' non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.