Art. 71 
 
           Contabilita' delle spese di lavori per cottimi 
                 (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I cottimi  sono  contabilizzati  con  annotazione  sul  libretto
dell'assistente   e   successiva   trascrizione   sul   registro   di
contabilita'.  La  trascrizione  sul  registro  di  contabilita'   e'
effettuata separando  i  cottimi  e  riportando  le  annotazioni  dal
libretto in ordine cronologico. 
  2. Le annotazioni sul  libretto  dell'assistente  sono  firmate  da
questi e  dall'appaltatore  o  suo  rappresentante.  Il  registro  di
contabilita' e' firmato, per ogni  trascrizione,  dal  direttore  dei
lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore. 
  3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta  esigenza,  eccedere  i
quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento
per  l'esecuzione  puo'  disporre  l'aumento  delle  quantita'  senza
ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che  ha  decretato  la
spesa, purche' non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni
non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.