Art. 72 
 
      Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio 
                 (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Oltre alle documentazioni di cui  agli  articoli  70  e  71,  la
contabilita' deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai
occasionali. 
  2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente  dei  lavori
su  apposito  libretto  nel  quale  sono  indicate   le   generalita'
dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero. 
  3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata  inferiore,
l'assistente dei lavori trascrive le giornate  degli  operai  su  una
nota riepilogativa e la sottopone al  direttore  dei  lavori  per  la
firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori,  il  riepilogo  e'
trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive  azioni
di verifica e di contabilizzazione delle paghe  e  per  l'inoltro  ai
fini del  pagamento.  Sono,  altresi',  contabilizzate  le  spese  di
missione del  personale  militare  e  civile  della  Difesa,  qualora
impiegato fuori dalla sede di servizio.