Art. 73 
 
                  Pagamento delle spese in economia 
                 (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti
sono effettuati dall'ufficio amministrativo  dell'ente,  o  per  esso
competente,  sulla  base  di  fondi  specificatamente  assegnati  sui
capitoli di manutenzione. 
  2. In maniera analoga si procede per  i  lavori  autorizzati  dagli
organi esecutivi del Genio. 
  3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici  di
Forza armata, i pagamenti  sono  effettuati  a  mezzo  di  funzionari
delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative  piu'
vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei
lavori. 
  4.  Per  i  pagamenti  delle  paghe  degli  operai  occasionali  il
responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il
reparto del Genio, garantisce  che  siano  effettuati  due  pagamenti
mensili, uno in acconto e l'altro a saldo. 
  5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali puo' avvenire solo dopo
che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito  o  fornito
alle prescrizioni tecniche di cui  alle  lettere  ordinativo  o  alle
scritture private. Le  modalita'  di  accertamento  sono  oggetto  di
apposite circolari emanate da Geniodife.