Art. 69
Principi e criteri relativi a decisioni
o azioni che coinvolgono piu' Stati membri
1. La Banca d'Italia, nell'assumere decisioni o intraprendere
azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene
ai seguenti principi e criteri:
a) la cooperazione con autorita' di risoluzione, autorita'
competenti e altre autorita' di altri Stati membri al fine di
assicurare il coordinamento e l'efficacia delle decisioni e delle
azioni;
b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni
sulla stabilita' finanziaria e, piu' in generale, sugli interessi
degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo
incluse nella vigilanza consolidata;
c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri
interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli
interessi di un particolare Stato membro;
d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di
risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi
della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.