Art. 70
Collegi di risoluzione
1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti
aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani
di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la
determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli
impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito
minimo di passivita' soggette a bail-in, nonche' la predisposizione e
l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il
gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione previsti
dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE e in conformita'
alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione
Europea. A tal fine, la Banca d'Italia istituisce collegi di
risoluzione e collegi europei di risoluzione, partecipa ai collegi
istituiti da altre autorita' e attua le decisioni assunte in seno a
questi ultimi nei casi e con le modalita' previste dall'ordinamento
dell'Unione Europea.
2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le capogruppo
italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza
consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla
Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato
relativi alla societa' estera controllante.
3. Per le finalita' indicate al comma 1 le societa' aventi sede
legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un
altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di
questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni,
documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.