Art. 71
Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche
1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere
adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita'
di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca
d'Italia, se e' l'autorita' di risoluzione di una societa'
controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato
membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo
che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta e'
presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la Banca d'Italia,
quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del
piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di
fondi propri e passivita' ammissibili.
2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o
aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di
risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed e' stata
deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo
3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedere che l'ABE si
astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione puo'
incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.