Art. 72
Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di
risoluzione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai collegi
di risoluzione nei casi e secondo le modalita' previsti
dall'ordinamento dell'Unione Europea.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
si coordinano, anche mediante scambio di informazioni, quando la
Banca d'Italia concorre alla decisione di un collegio avente ad
oggetto un'azione di risoluzione.
3. La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in
seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza
della situazione.