Art. 68 
 
 
                              Privilegi 
 
  1.  I  crediti  delle  organizzazioni  di  volontariato   e   delle
associazioni di promozione sociale, inerenti allo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale  sui  beni
mobili del  debitore  ai  sensi  dell'articolo  2751-bis  del  codice
civile. 
  2. I crediti di cui al comma  1  sono  collocati,  nell'ordine  dei
privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)  del  secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile. 
 
          Note all'art. 68: 
              - Si riporta l'art. 2751-bis del codice civile: 
              «Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno  privilegio
          generale sui mobili i crediti riguardanti: 
                1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 
                2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione; 
                3) le provvigioni derivanti dal rapporto  di  agenzia
          dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  le  indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 
                4)   i   crediti   del   coltivatore   diretto,   sia
          proprietario che affittuario, mezzadro, colono,  soccidario
          o  comunque  compartecipante,  per  i  corrispettivi  della
          vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o  del
          colono indicati dall'art. 2765; 
                5) i  crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai
          sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti; 
                5-bis) i crediti delle societa' cooperative  agricole
          e dei loro consorzi per i corrispettivi della  vendita  dei
          prodotti; 
                5-ter) i crediti delle imprese fornitrici  di  lavoro
          temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,  n.  196,  per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici.». 
              - Si riporta l'art. 2777 del codice civile: 
              «Art. 2777 (Preferenza delle spese di  giustizia  e  di
          altri  crediti).  -  I  crediti  per  spese  di   giustizia
          enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni
          altro credito anche pignoratizio o ipotecario. 
              Immediatamente  dopo  le  spese   di   giustizia   sono
          collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di
          cui all'art. 2751-bis nell'ordine seguente: 
                a) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numero 1; 
                b) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 2 e 3; 
                c) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e 5. 
              I privilegi che le leggi speciali dichiarano  preferiti
          ad ogni altro credito sono sempre  posposti  al  privilegio
          per  le  spese  di  giustizia  ed  ai  privilegi   indicati
          nell'art. 2751-bis.».