Art. 53 
 
       Limiti all'esercizio dell'attivita' di intermediazione 
 
  1. L'attivita' di intermediario non e' compatibile con la carica di
amministratore, direttore generale, sindaco o  suo  collaboratore  ai
sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, titolare  delle  funzioni
fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti. 
  2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali,  le
imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e
gestire  eventuali  conflitti  di  interesse  tra  l'intermediario  e
l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.