Art. 53 Limiti all'esercizio dell'attivita' di intermediazione 1. L'attivita' di intermediario non e' compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti. 2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.