Art. 54 Regole generali di comportamento 1. Nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono: a) comportarsi con equita', onesta', professionalita', correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati. 2. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull'attivita' svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall'art. 119-bis del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacita' professionali in conformita' a quanto disposto dalla Parte IV. 4. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione, nonche' nei casi di cui all'art. 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalita' diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attivita' di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati. 5. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilita', intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualita'; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). 6. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi. 7. Ai distributori e' fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'art. 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilita' civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilita' civile auto.