Art. 54 
 
                  Regole generali di comportamento 
 
  1.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  di  distribuzione   e,   in
particolare, nell'offerta dei  contratti  di  assicurazione  e  nella
gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono: 
  a) comportarsi con equita', onesta', professionalita',  correttezza
e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati
e in modo da non recare pregiudizio agli stessi; 
  b) osservare le disposizioni  legislative  e  regolamentari,  anche
rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a
tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano; 
  c) acquisire le informazioni  necessarie  a  valutare  le  esigenze
assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare  in  modo  che
questi ultimi siano sempre adeguatamente informati. 
  2.   I   distributori   forniscono   ai   contraenti   informazioni
sull'attivita' svolta e sui  prodotti  distribuiti,  ivi  incluse  le
comunicazioni  pubblicitarie,  corrette,  chiare,   non   fuorvianti,
imparziali e complete, secondo quanto disposto dall'art. 119-bis  del
Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari
sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla
preventiva autorizzazione delle imprese preponenti. 
  3. Ai fini di cui  ai  commi  1  e  2,  i  distributori  aggiornano
periodicamente le proprie cognizioni  e  capacita'  professionali  in
conformita' a quanto disposto dalla Parte IV. 
  4. I distributori sono tenuti a  garantire  la  riservatezza  delle
informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in
ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto
per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio  ai  fini
della quotazione o dell'assunzione, nonche' nei casi di cui  all'art.
189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le  vigenti  disposizioni
normative ne impongano  o  consentano  la  rivelazione.  E'  comunque
vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalita'  diverse
da quelle strettamente inerenti allo  svolgimento  dell'attivita'  di
distribuzione, salvo espresso consenso  prestato  dall'interessato  a
seguito di apposita informativa  fornita  ai  sensi  della  normativa
vigente in materia di protezione dei dati. 
  5. I distributori possono ricevere  dal  contraente,  a  titolo  di
pagamento dei premi assicurativi: 
  a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della  clausola  di
non trasferibilita', intestati o girati all'impresa per  conto  della
quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti,  oppure
all'intermediario, espressamente in tale qualita'; 
  b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale,
mezzi di pagamento elettronico,  anche  on-line,  che  abbiano  quale
beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). 
  6. I distributori, tenuto conto di quanto  disposto  dall'art.  15,
comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221  e  successive
modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti  di  attuazione,
prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l'uso di strumenti di
pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i
premi assicurativi. 
  7. Ai distributori e' fatto divieto di ricevere denaro  contante  a
titolo di pagamento di premi relativi a  contratti  di  assicurazione
sulla vita, di cui all'art. 2, comma 1, del Codice. Per  i  contratti
di assicurazione contro i danni, di cui  all'art.  2,  comma  3,  del
Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a  euro  750
annui per ciascun contratto. Il divieto non opera  per  le  coperture
del ramo responsabilita' civile  auto  e  per  le  relative  garanzie
accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso  veicolo  assicurato
per la responsabilita' civile auto.