Art. 55 Conflitti di interesse 1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'art. 119-bis, commi 6 e 7, del Codice. 2. I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di societa' del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 119-bis, commi 6 e 7, del Codice. 3. In ogni caso i distributori, in funzione dell'attivita' svolta e della tipologia dei contratti offerti: a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse; b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi; c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi; d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri; e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformita' a quanto disposto dall'art. 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.