Art. 55 
 
                       Conflitti di interesse 
 
  1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione,  i
distributori osservano le disposizioni in  materia  di  conflitti  di
interesse di cui all'art. 119-bis, commi 6 e 7, del Codice. 
  2. I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente
o indirettamente, anche tramite rapporti  di  gruppo  o  rapporti  di
affari, propri o di societa' del gruppo, la  contemporanea  qualifica
di beneficiario o di vincolatario delle  prestazioni  assicurative  e
quella di distributore del relativo contratto in forma individuale  o
collettiva.  L'obbligo  di  astensione  non  opera  in  relazione  ai
prodotti  assicurativi  dei  rami  danni  connessi  a  operazioni  di
leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 119-bis, commi 6
e 7, del Codice. 
  3. In ogni caso i distributori, in funzione dell'attivita' svolta e
della tipologia dei contratti offerti: 
  a) propongono contratti e  suggeriscono  modifiche  contrattuali  o
altre  operazioni  nell'interesse  dei   contraenti   alle   migliori
condizioni possibili con riferimento al momento,  alla  dimensione  e
alla natura dei contratti e delle operazioni stesse; 
  b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti  ed
ottenere il miglior risultato possibile in relazione  agli  obiettivi
assicurativi; 
  c)  si  astengono  dal  proporre  variazioni  contrattuali  e   dal
suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla  realizzazione
degli obiettivi assicurativi; 
  d) si astengono  da  ogni  comportamento  che  possa  avvantaggiare
alcuni clienti a danno di altri; 
  e) evitano di  adottare  pratiche  e  disposizioni  in  materia  di
compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse
dei contraenti, in conformita' a quanto disposto  dall'art.  119-bis,
commi 4 e 5 del Codice.