Art. 56 Informativa precontrattuale 1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all'Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento. 2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all'Allegato 3. 3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attivita' e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'art. 119-bis, comma 7 e all'art. 120-ter del Codice; b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente. 5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute. 6. La documentazione di cui al comma 3 puo' essere fornita tramite sito internet, purche' ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del Codice. 7. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice. 8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del Codice.