Art. 56 
 
                     Informativa precontrattuale 
 
  1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei  propri
locali,   anche   avvalendosi   di   apparecchiature    tecnologiche,
informazioni  redatte  con  caratteri  tipografici   di   particolare
evidenza e conformi al modello di cui all'Allegato 3, che riepiloga i
principali obblighi di comportamento cui gli  stessi  sono  tenuti  a
norma del Codice e del presente Regolamento. 
  2. Nel caso di offerta fuori  sede  e  nel  caso  di  distribuzione
mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di  cui  al
comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento  conforme
all'Allegato 3. 
  3. Prima della  sottoscrizione  di  una  proposta  o,  qualora  non
prevista, della conclusione  di  un  contratto  di  assicurazione,  i
distributori consegnano o trasmettono al contraente: 
  a)  copia  di  una  dichiarazione,  conforme  al  modello  di   cui
all'Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e
della sua attivita' e le informazioni  in  materia  di  conflitti  di
interesse di cui all'art. 119-bis, comma 7  e  all'art.  120-ter  del
Codice; 
  b)  la  documentazione   informativa   precontrattuale   e   quella
contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 
  4.  In  caso  di  collaborazione  orizzontale,  gli   obblighi   di
informativa  previsti   dal   presente   articolo   sono   a   carico
dell'intermediario che entra in contatto con il contraente. 
  5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti  con  lo
stesso distributore, i documenti di cui al comma  2  e  al  comma  3,
lettera a),  sono  consegnati  o  trasmessi  solo  qualora  vi  siano
variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute. 
  6. La documentazione di cui al comma 3 puo' essere fornita  tramite
sito internet,  purche'  ricorrano  le  condizioni  di  cui  all'art.
120-quater, comma 5, del Codice. 
  7. I  distributori,  al  fine  di  dimostrare  l'adempimento  degli
obblighi  informativi  di  cui  al  presente   articolo,   conservano
un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova
di aver correttamente  inviato  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui  al  comma
6, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera  c),
del Codice. 
  8.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del   presente   articolo   i
distributori che operano nei  grandi  rischi  qualora  nei  confronti
dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera r), del Codice.