Art. 57 
 
                   Informativa sulle remunerazioni 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  120-bis  del  Codice,   le   informazioni
concernenti  il  compenso  percepito  con  riferimento  al  contratto
distribuito sono comunicate al contraente: 
  a) dall'intermediario che distribuisce il contratto; 
  b) dall'impresa di assicurazione,  con  riferimento  ai  dipendenti
direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto. 
  Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari  iscritti
nella sezione E del Registro, l'informazione e' relativa al  compenso
percepito rispettivamente  dall'intermediario  proponente  ovvero  da
quello per il quale l'intermediario  iscritto  nella  sezione  E  del
Registro opera. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  fornite  al  contraente
prima della conclusione del  contratto  nell'ambito  dell'informativa
resa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il
contraente effettui pagamenti  diversi  dai  premi  in  corso  e  dai
pagamenti programmati gia' previsti nel contratto concluso. 
  3. Resta fermo quanto previsto  in  materia  di  trasparenza  delle
provvigioni dall'art. 131  del  Codice  e  relative  disposizioni  di
attuazione e dall'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e
successive modifiche e integrazioni.