Art. 57 Informativa sulle remunerazioni 1. Ai sensi dell'art. 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente: a) dall'intermediario che distribuisce il contratto; b) dall'impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informazione e' relativa al compenso percepito rispettivamente dall'intermediario proponente ovvero da quello per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati gia' previsti nel contratto concluso. 3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall'art. 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.