Art. 58 
 
       Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente 
 
  1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con  le
richieste ed esigenze di copertura assicurativa e  previdenziale  del
contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far
sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un  contratto  di
assicurazione, acquisiscono dal contraente le  informazioni  utili  a
valutare le sue richieste ed esigenze. 
  2. In particolare, ai fini  di  cui  al  comma  1,  i  distributori
chiedono notizie sulle caratteristiche  personali  e  sulle  esigenze
assicurative o previdenziali del contraente  o  dell'assicurato,  che
includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'eta', allo stato
di  salute,  all'attivita'  lavorativa,  al  nucleo  familiare,  alla
situazione finanziaria ed assicurativa  e  alle  sue  aspettative  in
relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di  copertura
e durata, anche tenendo conto  di  eventuali  coperture  assicurative
gia' in essere, del tipo di rischio, delle  caratteristiche  e  della
complessita' del contratto offerto. 
  3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono  agli
intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione
dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee  a  guidare  i  medesimi
nella fase  precontrattuale  di  acquisizione  dal  contraente  delle
informazioni utili  e  pertinenti  in  relazione  alla  tipologia  di
contratto offerto. 
  4. Sulla base delle informazioni raccolte, i  distributori,  tenuto
conto della tipologia di contraente e della natura e complessita' del
prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma  chiara
e comprensibile, informazioni oggettive sul  prodotto,  illustrandone
le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della  copertura  ed
ogni altro elemento utile a consentirgli di  prendere  una  decisione
informata. 
  5. Il rifiuto di fornire una o piu' delle informazioni  di  cui  al
comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione,  da  allegare  alla
proposta  o  alla  polizza,  sottoscritta  dal   contraente   e   dal
distributore, dalla quale risulta la specifica  avvertenza  che  tale
rifiuto pregiudica la capacita' di individuare il contratto  coerente
con le richieste ed esigenze del contraente. 
  6.  I   distributori   che   ricevono   proposte   assicurative   e
previdenziali  non  coerenti  con  le  richieste  ed   esigenze   del
contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi
e dandone evidenza in  un'apposita  dichiarazione,  sottoscritta  dal
contraente e dal distributore. 
  7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti  previsti
dal presente articolo sono svolti  dall'intermediario  che  entra  in
contatto con il contraente. 
  8.  Dell'attivita'  svolta  sulla  base  del  presente  articolo  i
distributori conservano traccia documentale ai sensi dell'art. 67. 
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
distributori di prodotti assicurativi che operano nei  grandi  rischi
qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera r), del Codice.