Art. 61 Modalita' dell'informativa 1. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalita' di cui all'art. 120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilita' di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive. 2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell'indicazione relativa all'indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti. 3. La comunicazione con cui e' inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l'informazione che la modalita' di comunicazione prescelta puo' essere modificata in ogni momento. 4. Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l'informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalita' informatiche. 5. Il contraente puo' riferire la scelta sulle modalita' di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59. 6. In ogni caso, la scelta di cui all'art. 120-quater del Codice non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.