Art. 61 
 
                     Modalita' dell'informativa 
 
  1. Gli  obblighi  di  comunicazione  e  di  consegna  previsti  dal
presente Regolamento sono adempiuti con le modalita' di cui  all'art.
120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal  contraente
di cui il distributore conserva traccia. Il distributore  informa  il
contraente della possibilita' di modificare in ogni momento la scelta
effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive. 
  2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare  tramite  posta
elettronica, il distributore conserva traccia anche  dell'indicazione
relativa  all'indirizzo  dallo  stesso   fornito   e   dei   relativi
aggiornamenti. 
  3. La comunicazione con cui e' inviata la documentazione in formato
elettronico fa riferimento alla scelta effettuata  dal  contraente  e
contiene l'informazione che la modalita' di  comunicazione  prescelta
puo' essere modificata in ogni momento. 
  4. Nel caso in cui  il  contraente  abbia  scelto  di  ricevere  le
comunicazioni e l'informativa su supporto  durevole  non  cartaceo  o
tramite internet, il distributore assolve comunque agli  obblighi  di
cui  agli  articoli  58  e  59   anche   avvalendosi   di   modalita'
informatiche. 
  5. Il  contraente  puo'  riferire  la  scelta  sulle  modalita'  di
comunicazione anche con riguardo a  tutti  gli  eventuali  successivi
contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando,  in
relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli  obblighi  di  cui
agli articoli 58 e 59. 
  6. In ogni caso, la scelta di cui all'art.  120-quater  del  Codice
non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario  o  di
altre comunicazioni commerciali.