Art. 62 
 
Utilizzo della firma elettronica avanzata,  della  firma  elettronica
                 qualificata e della firma digitale 
 
  1. I distributori favoriscono l'utilizzo da  parte  dei  contraenti
della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma  elettronica
qualificata  e  di  firma  digitale  per  la   sottoscrizione   della
documentazione relativa al contratto di assicurazione. 
  2. La  polizza  puo'  essere  formata  come  documento  informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata,  con  firma  elettronica
qualificata o con firma digitale,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative vigenti in materia. 
  3. I distributori  che  adottano  soluzioni  di  firma  elettronica
avanzata con acquisizione di  dati  biometrici  connessi  alla  firma
apposta dal  contraente  rispettano  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione
dei dati personali.