Art. 63 Obblighi di separazione patrimoniale 1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualita'. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento puo' essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalita' sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per piu' imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato. 3. Gli intermediari rimettono all'impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b). 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 65, comma 1.