Art. 63 
 
                Obblighi di separazione patrimoniale 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  117   del   Codice,   i   premi   versati
all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
dovuti dalle imprese, se regolati per il  tramite  dell'intermediario
stesso, costituiscono  patrimonio  autonomo  e  separato  rispetto  a
quello dell'intermediario medesimo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117,
commi 2 e 3, del  Codice,  i  premi  pagati  agli  intermediari  sono
versati in un conto corrente bancario o postale  separato,  intestato
all'impresa  o  all'intermediario  stesso   espressamente   in   tale
qualita'. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre
i dieci giorni  successivi  a  quello  in  cui  i  premi  sono  stati
ricevuti.  Il  versamento  puo'  essere  effettuato  al  netto  delle
provvigioni  spettanti  agli  intermediari  nel  caso  in  cui   tale
modalita' sia consentita dalle imprese preponenti.  Gli  intermediari
che operano per piu' imprese adottano procedure idonee  a  garantire,
anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione  delle  somme
alle singole imprese preponenti  e  ai  rispettivi  assicurati.  Agli
intermediari non sono consentiti versamenti temporanei  dei  premi  e
delle  somme  destinate  ai  risarcimenti  o  ad  altre   prestazioni
assicurative dovute dalle imprese  nei  conti  correnti  diversi  dal
conto corrente separato. 
  3. Gli intermediari rimettono  all'impresa  le  somme  percepite  a
titolo di premi secondo le indicazioni  ed  istruzioni  dalla  stessa
impartite ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b). 
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella
sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una
delle condizioni previste dall'art. 65, comma 1.