Art. 64 Fideiussione bancaria 1. Le disposizioni dell'art. 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali. 2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l'operativita' della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1. 3. Ai fini del rilascio della fideiussione e' preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione. 4. In caso di piu' incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l'importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 e' calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall'intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.