Art. 64 
 
                        Fideiussione bancaria 
 
  1. Le disposizioni dell'art. 63 non si applicano agli  intermediari
iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono  documentare  in  modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'  finanziaria  pari
al quattro per cento dei premi  incassati,  con  un  minimo  di  euro
18.750. A tal fine, i premi sono considerati  al  netto  degli  oneri
fiscali. 
  2. La fideiussione bancaria stipulata dagli  intermediari  iscritti
nelle sezioni A,  B,  D  o  F  deve  prevedere  l'operativita'  della
garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante
delle caratteristiche di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del rilascio della fideiussione e' preso  a  riferimento
l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello della stipulazione. 
  4. In caso di piu' incarichi di distribuzione o accordi  di  libera
collaborazione,  per   determinare   l'importo   della   fideiussione
bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma
1 e' calcolato sul  monte  premi  netto,  complessivamente  incassato
dall'intermediario,  indipendentemente  dalla  quota   afferente   ai
singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.