Art. 67 
 
                 Conservazione della documentazione 
 
  1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di
legge, conservano la documentazione concernente: 
  a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo
svolgimento dell'attivita' di distribuzione ed eventuali procure; 
  b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione  ad
essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e  59,  nonche'
la prova delle attivita' svolte per  il  tramite  del  contraente  ai
sensi dell'art. 66; 
  c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti  sottoscritti
dai contraenti; 
  d) la formazione professionale e l'aggiornamento  professionale  di
cui alla Parte IV, inclusa l'eventuale documentazione  attestante  la
sussistenza  delle   cause   di   sospensione   degli   obblighi   di
aggiornamento professionale previste dall'art. 89, comma 6; 
  e) l'evidenza dei soggetti che svolgono attivita' di  distribuzione
nell'ambito della loro organizzazione  ed  ai  quali  si  estende  la
copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15; 
  f) limitatamente alle imprese, la documentazione  di  cui  all'art.
114-bis, comma 2, del Codice; 
  g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono  e
l'aggiornamento   professionale   effettuato   dagli    stessi,    la
documentazione relativa agli accertamenti svolti ai  sensi  dell'art.
48 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei locali, nonche'
l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle  cause  di
sospensione previste dall'art. 89, comma 6. 
  Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di
cui al comma 1, lettere da a) a d), e' conservata dalle  imprese  per
conto delle quali tali soggetti operano. 
  2. In caso di cessazione dell'incarico di distribuzione,  l'obbligo
di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b)  e  c),
viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa. 
  3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al  comma  1,
la  documentazione  relativa  alla  formazione  e   all'aggiornamento
professionale eventualmente impartiti agli intermediari e  ai  propri
dipendenti direttamente coinvolti  nell'attivita'  di  distribuzione,
inclusa l'eventuale documentazione attestante  la  sussistenza  delle
cause di  sospensione  dall'obbligo  di  aggiornamento  professionale
previste dall'art. 89, comma 6. 
  4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 puo' essere archiviata e
conservata  anche  mediante   supporti   magnetici,   microfilmature,
supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel
rispetto delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Le procedure e le modalita'  di  archiviazione  e  conservazione
adottate  devono  essere  idonee  a  garantire  l'ordinata  tenuta  e
gestione della documentazione di cui al comma 1.