Art. 67 Conservazione della documentazione 1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente: a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione ed eventuali procure; b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonche' la prova delle attivita' svolte per il tramite del contraente ai sensi dell'art. 66; c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti; d) la formazione professionale e l'aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall'art. 89, comma 6; e) l'evidenza dei soggetti che svolgono attivita' di distribuzione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15; f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all'art. 114-bis, comma 2, del Codice; g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 48 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei locali, nonche' l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall'art. 89, comma 6. Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a d), e' conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano. 2. In caso di cessazione dell'incarico di distribuzione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa. 3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale previste dall'art. 89, comma 6. 4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 puo' essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Le procedure e le modalita' di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.