Art. 68 Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari 1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalita' di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui gia' dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validita'.