Art. 68 
 
               Documentazione agli atti delle imprese 
                        e degli intermediari 
 
  1. I distributori, al fine  di  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei
contraenti e degli aderenti, adottano  modalita'  di  gestione  della
documentazione idonee ad evitare che  venga  richiesta,  in  fase  di
assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione
non necessaria o  di  cui  gia'  dispongano,  avendola  acquisita  in
occasione di precedenti rapporti con il medesimo  contraente,  e  che
risulti ancora in corso di validita'.