Art. 63 
 
 
        Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi 
 
    1. Nell'ambito delle trattative  che  precedono  la  stipulazione
degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il
debitore  puo'  proporre  una  transazione  fiscale.  In  tali   casi
l'attestazione  del  professionista  indipendente  in  possesso   dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  o),  relativamente  ai
crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla  convenienza
del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;  tale
circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del
tribunale. 
    2.  La  proposta  di   transazione   fiscale,   unitamente   alla
documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata  presso
gli uffici indicati  all'articolo  88,  comma  3.  Alla  proposta  di
transazione deve essere allegata la dichiarazione  sostitutiva,  resa
dal debitore o dal suo legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente  e
integralmente la situazione dell'impresa,  con  particolare  riguardo
alle  poste  attive  del  patrimonio.  L'adesione  alla  proposta  e'
espressa, su parere conforme della  competente  direzione  regionale,
con la sottoscrizione dell'atto  negoziale  da  parte  del  direttore
dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli l'adesione alla proposta e'  espressa  dalla  competente
direzione  interregionale,  regionale  e  interprovinciale   con   la
sottoscrizione dell'atto  negoziale.  L'atto  e'  sottoscritto  anche
dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di
riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile
1999, n. 112. L'assenso  cosi'  espresso  equivale  a  sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma  5,
l'eventuale adesione  deve  intervenire  entro  sessanta  giorni  dal
deposito della proposta di transazione fiscale. 
    3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli  accordi  di
ristrutturazione e' risolta di diritto  se  il  debitore  non  esegue
integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 63: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino  del  servizio
          nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega
          prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): 
              "Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
          della riscossione 
              1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio
          nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
          di  deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il
          progressivo innalzamento del tasso  di  adesione  spontanea
          agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono
          riconosciuti gli  oneri  di  riscossione  e  di  esecuzione
          commisurati ai costi per  il  funzionamento  del  servizio.
          Entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  Equitalia  S.p.A.,
          previa  verifica  del  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web
          i  costi  da  sostenere  per  il  servizio   nazionale   di
          riscossione  che,   tenuto   conto   dell'andamento   della
          riscossione,  possono  includere  una  quota   incentivante
          destinata   al   miglioramento    delle    condizioni    di
          funzionamento della struttura e dei  risultati  complessivi
          della  gestione,  misurabile  sulla  base   di   parametri,
          attinenti   all'incremento   della   qualita'    e    della
          produttivita' dell'attivita', nonche'  della  finalita'  di
          efficientamento  e  razionalizzazione  del  servizio.   Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati i criteri e i parametri per  la  determinazione
          dei costi  e  quelli  in  relazione  ai  quali  si  possono
          modificare in diminuzione le quote percentuali  di  cui  al
          comma  2,  all'esito  della  verifica  sulla   qualita'   e
          produttivita'   dell'attivita',   nonche'   dei   risultati
          raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
          del servizio,  anche  rimodulando  le  quote  di  cui  alle
          lettere b), c) e  d)  dello  stesso  comma  2  in  funzione
          dell'attivita' effettivamente svolta. 
              2. Gli oneri di riscossione e  di  esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
                a) una  quota,  denominata  oneri  di  riscossione  a
          carico del debitore, pari: 
                  1)  all'uno  per  cento,  in  caso  di  riscossione
          spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 
                  2) al tre per cento delle somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
                  3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo  e
          dei  relativi  interessi  di  mora  riscossi,  in  caso  di
          pagamento oltre tale termine; 
                b) una quota, denominata spese  esecutive,  correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; (16) 
                c) una quota, a carico del debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
                d) una quota, a carico dell'ente che si avvale  degli
          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte
          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in
          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
          determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
                e) una quota, a carico degli enti  che  si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella. 
              3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di
          cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso  di  ciascun
          anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro  il  30
          marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il  30  giugno
          dello stesso anno. Il diniego,  a  titolo  definitivo,  del
          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
          le  procedure,  obbliga  l'Agente   della   riscossione   a
          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno
          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli
          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno. 
              4. Restano a carico degli Enti che si  avvalgono  degli
          Agenti della riscossione: 
                a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
          2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata  ammissione
          al passivo della procedura concorsuale, ovvero  di  mancata
          riscossione nell'ambito della stessa procedura; 
                b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
          ruolo viene  annullato  per  effetto  di  provvedimento  di
          sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.".