Art. 64 
 
 
          Effetti degli accordi sulla disciplina societaria 
 
    1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli
accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60  e  61
ovvero della richiesta di misure  cautelari  e  protettive  ai  sensi
dell'articolo  54  relative   ad   una   proposta   di   accordo   di
ristrutturazione  e  sino  all'omologazione,  non  si  applicano  gli
articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,  commi  quarto,
quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo  stesso  periodo
non opera la causa di scioglimento della  societa'  per  riduzione  o
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero  4,  e
2545-duodecies del codice civile. 
    2. Resta ferma,  per  il  periodo  anteriore  al  deposito  delle
domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui  al
comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 64: 
 
              - Per gli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484
          e 2545-duodecies del codice civile vedi  note  all'articolo
          20 del presente decreto legislativo. 
              - Per il testo dell'articolo  2486  del  codice  civile
          vedi   note   all'articolo   378   del   presente   decreto
          legislativo.