Art. 227 
 
              Sostegno alle zone economiche ambientali 
 
  1.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza  COVID-19  alle  imprese  che   operano   nelle   zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1  e  2,
del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.  111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 volto  a  riconoscere  un  ulteriore  contributo
straordinario alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  svolgono
attivita' economiche eco-compatibili, ivi  incluse  le  attivita'  di
guida   escursionistica   ambientale   aderenti   alle   associazioni
professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio  2013,  n.
4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e che hanno sofferto  una  riduzione  del  fatturato  in  conseguenza
dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad  esaurimento
delle risorse del fondo di  cui  al  comma  1,  in  proporzione  alla
differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo  tra  gennaio  e
giugno 2019 e  quello  registrato  nello  stesso  periodo  del  2020,
secondo le modalita' definite con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  fini  della
corresponsione  del  contributo  straordinario,  le  imprese  e   gli
operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del  31
dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno
il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di  una
ZEA, svolgere attivita' ecocompatibile secondo  quanto  definito  dal
suddetto  decreto  ed  essere  iscritti  all'assicurazione   generale
obbligatoria o alle forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima
oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge 8  agosto  1995,  n.  335.  Il  contributo  non  concorre  alla
formazione del reddito, ai sensi del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni  e  dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis » nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli  aiuti  «  de  minimis  »  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura.