Art. 227
Sostegno alle zone economiche ambientali
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2,
del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di
euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo
straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono
attivita' economiche eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di
guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni
professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.
4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza
dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad esaurimento
delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla
differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e
giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020,
secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della
corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli
operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31
dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno
il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una
ZEA, svolgere attivita' ecocompatibile secondo quanto definito dal
suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima
oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla
formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo
4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
(Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e
proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
«Art. 4-ter Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree
protette nazionali e nei centri urbani
1. Al fine di potenziare il contributo delle aree
naturalistiche a livello nazionale per il contenimento
delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto
dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree
investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti
climatici, all'efficientamento energetico, all'economia
circolare, alla protezione della biodiversita' e alla
coesione sociale e territoriale e di supportare la
cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il
territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una
zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette
zone possono essere concesse, nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di
sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che
avviano un programma di attivita' economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19, comma
6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese
beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per
almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento
oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena
la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di
liquidazione o scioglimento e che le attivita' oggetto di
sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per
la concessione delle misure di sostegno di cui al presente
comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse
disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei
progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata a contributi in favore delle micro, piccole e
medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi
almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA, che svolgono attivita' economiche
eco-compatibili, secondo modalita' e condizioni definite ai
sensi del comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14
gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate):
«Art. 2 Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art.
1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere
professionale di natura privatistica, fondate su base
volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza
esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli
associati e garantire il rispetto delle regole
deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli
utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle
associazioni professionali garantiscono la trasparenza
delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica
democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi
deontologici, nonche' una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento
delle finalita' dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche
attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente
dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai
sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano
sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le
violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a
tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello
di riferimento per il cittadino consumatore, presso il
quale i committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita'
professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di
denominazioni professionali relative a professioni
organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche
se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo,
non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali
riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti,
salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti
previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo
professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al
presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art.
3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei
rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei
requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto
applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7
e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel
proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti
le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge.»
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro
sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 dicembre 1991, n. 292.
- Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 84.
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.