Art. 228 
 
   Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale 
 
  1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, alla luce  dell'emergenza  sanitaria  in  atto,  al  medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole « a norma  della  legge  28  giugno
2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti  pubblici  di
ricerca»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico  istruttorio  »
sono soppresse; 
    d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico
istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole  «e  del
Comitato» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS 
              1.  Il   supporto   tecnico-scientifico   all'autorita'
          competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II
          e III della presente parte nel caso di piani,  programmi  e
          progetti per i quali le valutazioni ambientali  VIA  e  VAS
          spettano allo Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica
          di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da
          un  numero  massimo  di  quaranta  commissari,  inclusi  il
          Presidente  e  il   Segretario,   posta   alle   dipendenze
          funzionali del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie
          tecniche la Commissione puo'  avvalersi,  tramite  appositi
          protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente, a norma  della  legge  28  giugno
          2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per
          i procedimenti per i quali sia riconosciuto un  concorrente
          interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa un
          esperto designato dalle Regioni e dalle  Province  autonome
          interessate, individuato tra  i  soggetti  in  possesso  di
          adeguata professionalita' ed esperienza nel  settore  della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale. 
              2. I commissari di cui  al  comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 
              3. (abrogato) 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro  della  salute,
          sono stabilite  per  i  profili  di  rispettiva  competenza
          l'articolazione,   l'organizzazione,   le   modalita'    di
          funzionamento  e  la   disciplina   delle   situazioni   di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale della Commissione. 
              5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale,
          comprensivi dei compensi  per  i  relativi  componenti,  in
          misura complessivamente non superiore  all'ammontare  delle
          tariffe  di  cui  all'articolo  33  del  presente  decreto,
          versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno
          precedente, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori  oneri
          per  la  finanza  pubblica.  I  compensi   sono   stabiliti
          proporzionalmente alle responsabilita'  di  ciascun  membro
          della Commissione  e  in  ragione  dei  compiti  istruttori
          effettivamente  svolti,  fermo  restando  che   gli   oneri
          relativi  al   trattamento   economico   fondamentale   del
          personale  di  cui   al   comma   3   restano   in   carico
          all'amministrazione di appartenenza. 
              6. Resta in ogni caso fermo, per i  commissari,  quanto
          stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
              7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle
          Regioni e alle Province Autonome, queste ultime  assicurano
          che l'autorita' competente disponga di adeguate  competenze
          tecnico-scientifiche  o,  se  necessario,  si  avvalga   di
          adeguate figure di comprovata professionalita',  competenza
          ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
          II e III della presente parte.»