Art. 228
Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole « a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di
ricerca»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico istruttorio »
sono soppresse;
d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico
istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del
Comitato» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS
1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita'
competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II
e III della presente parte nel caso di piani, programmi e
progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS
spettano allo Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da
un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il
Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie
tecniche la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi
protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per
i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente
interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa un
esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome
interessate, individuato tra i soggetti in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
3. (abrogato)
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale,
comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in
misura complessivamente non superiore all'ammontare delle
tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto,
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti
proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro
della Commissione e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 3 restano in carico
all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.»