Art. 229 
 
           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione  del  fondo
di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle  risorse,  alla
concessione in favore dei residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di
Regione, nelle Citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di  un
"buono mobilita'", pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per
l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto  per  una  sola  volta  ed  esclusivamente  per  una  delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e   i   termini   per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti,  le  risorse  relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della  dotazione
del fondo di cui  al  primo  periodo  e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati  dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino  alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello  previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e  ad  euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare,  entro  i  successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di  persone  conviventi,  di
abbonamenti al trasporto pubblico  locale  e  regionale,  nonche'  di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la  mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  o  per  l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.». 
    b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente  comma  »
sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»; 
    c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale » sono  sostituite  dalle  seguenti:
«corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico   locale   o   piste
ciclabili», e al terzo periodo  le  parole:  «e  n.  2015/2043»  sono
sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»; 
  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto  periodo,  del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo  di  cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111  del
2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno
2020, mediante utilizzo delle risorse  disponibili,  anche  in  conto
residui,  sui  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di  emissione  di
CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,
n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20
milioni di euro per l'anno 2020,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
  2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente  riduzione
dell'erogazione  dei  servizi  di  trasporto  scolastico  oggetto  di
contratti stipulati con gli enti locali, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per  ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle  perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse
del  fondo  sono  ripartite  tra  i  comuni  interessati.   All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1,  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1: 
      1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente:  «  7-bis)  Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »; 
      2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad
uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade
urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri
veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;»; 
    b)  all'articolo  182,  dopo  il  comma  9-bis,  e'  inserito  il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata  puo'  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno  a
3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia  di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.». 
  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate  in
un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo
di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore  a  50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del   proprio   personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un  mobility  manager  con
funzioni di supporto professionale  continuativo  alle  attivita'  di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di
soluzioni ottimali di  mobilita'  sostenibile.  Il  Mobility  Manager
promuove, anche collaborando  all'adozione  del  piano  di  mobilita'
sostenibile, la  realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e
gestione della  domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di
consentire  la  riduzione  strutturale  e   permanente   dell'impatto
ambientale derivante dal  traffico  veicolare  nelle  aree  urbane  e
metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi  di   mobilita'
sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura  e'  scelta
tra il personale in ruolo. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'  attuative
delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
  4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata
la spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2020,  destinata  alla
concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della
gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni  di
eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel
limite  delle  risorse  autorizzate  dal  primo  periodo  e  fino   a
esaurimento delle stesse ed e' pari  al  60  per  cento  della  spesa
sostenuta,  dal  19  maggio  2020  al  31  dicembre  2020,   per   la
sostituzione di motori entro o fuoribordo  a  due  tempi  con  motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare  l'importo  di  euro
500. 
  4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis  puo'  essere  richiesto
per una sola volta. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione  e
l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al medesimo comma 4-bis. 
  4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
          nelle aree metropolitane 
              1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, il fondo  denominato  "Programma  sperimentale  buono
          mobilita'", con una dotazione pari a  euro  5  milioni  per
          l'anno 2019, euro 70  milioni  per  l'anno  2020,  euro  70
          milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per  l'anno  2022,
          euro 45 milioni per l'anno  2023  e  euro  10  milioni  per
          l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020,  2021,  2022,
          2023 e 2024 di quota parte dei proventi  delle  aste  delle
          quote di emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  destinata  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, versata dal Gestore dei servizi energetici  (GSE)  ad
          apposito capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta
          acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilita'  di
          bilancio relative all'anno 2020, anche  in  conto  residui,
          sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui
          al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,  alla
          concessione  in  favore  dei  residenti   maggiorenni   nei
          capoluoghi di  Regione,  nelle  Citta'  metropolitane,  nei
          capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni  con  popolazione
          superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita' ", pari
          al 60 per cento  della  spesa  sostenuta  e,  comunque,  in
          misura non superiore a euro 500, a  partire  dal  4  maggio
          2020  e  fino  al  31  dicembre  2020,  per  l'acquisto  di
          biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' di  veicoli
          per la mobilita' personale  a  propulsione  prevalentemente
          elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto - legge 30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8,  ovvero  per  l'utilizzo  dei
          servizi di mobilita' condivisa a  uso  individuale  esclusi
          quelli mediante  autovetture.  Il  "buono  mobilita'"  puo'
          essere richiesto per una sola volta ed  esclusivamente  per
          una delle destinazioni  d'uso  previste.  Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento  e
          l'erogazione del beneficio di  cui  al  terzo  periodo  del
          presente comma, anche ai fini del rispetto  del  limite  di
          spesa. Al fine di ridurre le  emissioni  climalteranti,  le
          risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono  destinate
          nei limiti della  dotazione  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo  e  fino  ad  esaurimento   delle   risorse,   alla
          concessione, ai  residenti  nei  comuni  interessati  dalle
          procedure di infrazione comunitaria  n.  2014/2147  del  10
          luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015  per  la  non
          ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi  previsti   dalla
          direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021  al
          31 dicembre 2021, autovetture omologate  fino  alla  classe
          Euro 3 o motocicli omologati fino alla  classe  Euro  2  ed
          Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con
          quello previsto al terzo periodo, pari ad  euro  1.500  per
          ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati
          da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto,
          anche a favore di persone  conviventi,  di  abbonamenti  al
          trasporto  pubblico  locale   e   regionale,   nonche'   di
          biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per  la
          mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica
          di cui all'articolo 33-bis del decreto - legge 30  dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020,  n.  8  o  per  l'utilizzo  dei  servizi  di
          mobilita' condivisa a uso individuale. Il "buono mobilita'"
          non costituisce reddito imponibile del beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica  equivalente.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata,  sono  definite
          le modalita' e i termini per l'ottenimento  e  l'erogazione
          del beneficio di cui al sesto periodo, anche  ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa. 
              2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per  il
          finanziamento   di   progetti   per   la   creazione,    il
          prolungamento, l'ammodernamento  e  la  messa  a  norma  di
          corsie riservate per il trasporto pubblico locale  o  piste
          ciclabili e' autorizzata la spesa di euro  20  milioni  per
          ciascuno degli anni 2020  e  2021.  Al  relativo  onere  si
          provvede mediante  corrispondente  utilizzo,  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
          del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, versata dal GSE ad  apposito  capitolo  del  bilancio
          dello   Stato,   che   resta   acquisita    definitivamente
          all'erario. I  progetti  di  cui  al  presente  comma  sono
          presentati al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare dai comuni con popolazione  superiore
          a 50.000 abitanti, ovvero da uno  o  piu'  comuni  finitimi
          anche in forma associata riferiti a un ambito  territoriale
          con  popolazione  superiore  a  50.000  abitanti   per   la
          realizzazione  di   un'unica   opera,   interessati   dalle
          procedure di infrazione comunitaria  n.  2014/2147  del  10
          luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015  per  la  non
          ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi  previsti   dalla
          direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta  giorni,
          decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza  di
          detto parere, sono stabilite le modalita' e  i  termini  di
          presentazione  delle   domande,   adottando   criteri   che
          assicurino priorita' ai progetti presentati dai comuni  con
          i piu' elevati livelli di emissioni inquinanti.» 
              L'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
          30 (Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che  modifica  la
          Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare  ed  estendere
          il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
          di gas a effetto serra), abrogato dall'art.  47,  comma  1,
          D.Lgs. 09.06.2020, n. 47  con  decorrenza  dal  25.06.2020,
          fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2  del  suddetto
          articolo modificante, recava: 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 181. 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 64. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33-bis  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
              «Art. 33-bis Monopattini elettrici 
              1. Il termine di conclusione della  sperimentazione  di
          cui all'articolo 1, comma  102,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, indicato  dall'articolo  7  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  4  giugno
          2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
          luglio 2019, e' prorogato di dodici mesi.  La  circolazione
          mediante segway, hoverboard e  monowheel,  ovvero  analoghi
          dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo  se
          sono a propulsione prevalentemente  elettrica,  nell'ambito
          della sperimentazione disciplinata dal citato  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019
          e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive
          e delle condizioni di circolazione da esso definite. 
              2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2019, n. 160, e' sostituito dai seguenti: 
              "75.  Nelle   more   della   sperimentazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, e fino alla data di  entrata  in  vigore  delle  nuove
          norme   relative   alla   stessa   sperimentazione,    sono
          considerati  velocipedi,  ai  sensi  dell'articolo  50  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  anche  al  di  fuori  degli  ambiti
          territoriali  della  sperimentazione,   i   monopattini   a
          propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a
          sedere,  aventi  motore  elettrico  di   potenza   nominale
          continua non superiore a 0,50 kW,  rispondenti  agli  altri
          requisiti tecnici e costruttivi indicati  nel  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  4  giugno
          2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
          luglio  2019,  e  caratterizzati  dai  componenti  elencati
          nell'allegato 1 al medesimo decreto. 
              75-bis. Chiunque circola con un  monopattino  a  motore
          avente caratteristiche tecniche diverse da quelle  indicate
          dal comma 75 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  100  a  euro  400.  Alla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni
          del titolo VI, capo I, sezione II, del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  quando  il
          monopattino ha un motore  termico  o  un  motore  elettrico
          avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. 
              75-ter. I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
          elettrica di cui al comma 75 possono essere  condotti  solo
          da utilizzatori che  abbiano  compiuto  il  quattordicesimo
          anno di  eta'  e  possono  circolare  esclusivamente  sulle
          strade urbane con limite di velocita' di 50  km/h,  ove  e'
          consentita la circolazione dei  velocipedi,  nonche'  sulle
          strade extraurbane, se e'  presente  una  pista  ciclabile,
          esclusivamente all'interno della  medesima.  I  monopattini
          non  possono  superare  la  velocita'  di  25  km/h  quando
          circolano sulla carreggiata e di 6  km/h  quando  circolano
          nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto,  durante
          tutto il periodo dell'oscurita' e  di  giorno,  qualora  le
          condizioni  atmosferiche  richiedano   l'illuminazione,   i
          monopattini   a   propulsione   prevalentemente   elettrica
          sprovvisti o mancanti di luce  anteriore  bianca  o  gialla
          fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa
          fissa, utili alla segnalazione visiva, non  possono  essere
          utilizzati e possono essere solo condotti o  trasportati  a
          mano. Chiunque circola con  un  monopattino  a  propulsione
          prevalentemente elettrica in violazione delle  disposizioni
          del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. 
              75-quater. I conducenti dei monopattini  a  propulsione
          prevalentemente  elettrica  di  cui  al  comma  75   devono
          procedere su un'unica fila  in  tutti  i  casi  in  cui  le
          condizioni della circolazione lo  richiedano  e,  comunque,
          mai affiancati in numero  superiore  a  due,  devono  avere
          libero l'uso delle  braccia  e  delle  mani  e  reggere  il
          manubrio sempre con entrambe le mani,  salvo  che  non  sia
          necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti  di
          eta' inferiore a diciotto anni hanno,  altresi',  l'obbligo
          di indossare un idoneo casco protettivo. E'  fatto  divieto
          di  trasportare  altre  persone,  oggetti  o  animali,   di
          trainare veicoli, di condurre animali e di  farsi  trainare
          da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto,  durante
          tutto il periodo dell'oscurita' e  di  giorno,  qualora  le
          condizioni  atmosferiche  richiedano   l'illuminazione,   i
          conducenti dei monopattini  a  propulsione  prevalentemente
          elettrica hanno l'obbligo di indossare il  giubbotto  o  le
          bretelle retroriflettenti ad alta visibilita',  di  cui  al
          comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  Chiunque  viola  le
          disposizioni del presente comma e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro
          200. 
              75-quinquies. Chiunque circola con  un  dispositivo  di
          mobilita'  personale  avente  caratteristiche  tecniche   e
          costruttive diverse da  quelle  definite  dal  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  4  giugno
          2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
          luglio 2019, ovvero fuori  dell'ambito  territoriale  della
          sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          100 a  euro  400.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della confisca  del  dispositivo,
          ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I,  sezione
          II, del codice di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico  o
          un  motore  elettrico  avente  potenza  nominale   continua
          superiore a 2 kW. 
              75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni  di
          cui ai commi da 75-bis  a  75-quinquies,  si  applicano  le
          disposizioni del titolo VI del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  Si  considerano  in
          circolazione  i  veicoli  o  i  dispositivi  di   mobilita'
          personale che  sono  condotti  nelle  aree  e  negli  spazi
          individuati  dal  medesimo  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo n. 285 del 1992. 
              75-septies. I servizi di  noleggio  dei  monopattini  a
          propulsione prevalentemente elettrica di cui al  comma  75,
          anche in modalita' free-floating, possono  essere  attivati
          solo con apposita delibera  della  Giunta  comunale,  nella
          quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze
          attivabili e al numero massimo  dei  dispositivi  messi  in
          circolazione: 
              a)  l'obbligo  di   copertura   assicurativa   per   lo
          svolgimento del servizio stesso; 
              b) le modalita' di sosta consentite per  i  dispositivi
          interessati; 
              c)  le  eventuali  limitazioni  alla  circolazione   in
          determinate aree della citta'". 
              3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice  di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'  aggiunto
          il seguente: 
              "2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per  il
          quale non sono state  ancora  definite  le  caratteristiche
          tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          200 a  euro  800.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della  confisca  del   veicolo,
          secondo le norme del titolo VI,  capo  I,  sezione  II.  Si
          procede in ogni caso alla sua distruzione". 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, e  182
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada): 
              «Art. 3. Definizioni stradali e di traffico 
              1.  Ai  fini  delle  presenti  norme  le  denominazioni
          stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 
              1) AREA DI INTERSEZIONE:  parte  della  intersezione  a
          raso, nella quale si intersecano due  o  piu'  correnti  di
          traffico. 
              ((2) Area pedonale: zona interdetta  alla  circolazione
          dei veicoli, salvo  quelli  in  servizio  di  emergenza,  i
          velocipedi e i veicoli al servizio di persone con  limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i veicoli ad emissioni zero  aventi  ingombro  e  velocita'
          tali  da  poter  essere  assimilati   ai   velocipedi.   In
          particolari  situazioni  i   comuni   possono   introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali)). 
              3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte  della  carreggiata,
          opportunamente segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale  i
          pedoni in transito dall'uno  all'altro  lato  della  strada
          godono della precedenza rispetto ai veicoli. 
              4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine
          della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
          longitudinali:  marciapiede,   spartitraffico,   arginello,
          ciglio  interno  della  cunetta,  ciglio  superiore   della
          scarpata nei rilevati. 
              5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE. 
              6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
          selezionare  le  correnti  di  traffico  per  guidarle   in
          determinate direzioni. 
              7)  CARREGGIATA:  parte  della  strada  destinata  allo
          scorrimento dei veicoli; essa e' composta  da  una  o  piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
          da strisce di margine. 
              7-bis)  Casa  avanzata:  linea  di   arresto   per   le
          biciclette in posizione avanzata  rispetto  alla  linea  di
          arresto per tutti gli altri veicoli; 
              8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo
          le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e  fine.
          Per  insieme  di  edifici  si  intende  un   raggruppamento
          continuo,  ancorche'  intervallato   da   strade,   piazze,
          giardini o simili, costituito da non  meno  di  venticinque
          fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi  veicolari
          o pedonali sulla strada. 
              9) CIRCOLAZIONE: e' il movimento, la fermata e la sosta
          dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 
              10) CONFINE STRADALE: limite della proprieta'  stradale
          quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle  fasce  di
          esproprio del progetto approvato; in mancanza,  il  confine
          e' costituito dal ciglio esterno del  fosso  di  guardia  o
          della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
          la strada e' in  rilevato  o  dal  ciglio  superiore  della
          scarpata se la strada e' in trincea. 
              11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli  (corrente
          veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
          una strada nello stesso senso di marcia su una o piu'  file
          parallele, seguendo una determinata traiettoria. 
              12)  CORSIA:  parte  longitudinale  della   strada   di
          larghezza idonea a permettere il transito di una sola  fila
          di veicoli. 
              12-bis): Corsia ciclabile:  parte  longitudinale  della
          carreggiata,  posta  a  destra,  delimitata  mediante   una
          striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo,
          idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
          velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli
          e contraddistinta dal simbolo  del  velocipede.  La  Corsia
          ciclabile e' parte della ordinaria  corsia  veicolare,  con
          destinazione alla circolazione dei velocipedi; 
              13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia  specializzata  per
          consentire  ed  agevolare  l'ingresso  ai   veicoli   sulla
          carreggiata. 
              14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia  specializzata  per
          consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in  modo
          da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
          tale manovra. 
              15)  CORSIA  DI  EMERGENZA:  corsia,   adiacente   alla
          carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
          dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,  al  movimento
          dei pedoni, nei casi in cui  sia  ammessa  la  circolazione
          degli stessi. 
              16)  CORSIA  DI  MARCIA:  corsia  facente  parte  della
          carreggiata,   normalmente   delimitata   da    segnaletica
          orizzontale. 
              17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia  destinata  alla
          circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
          veicoli. 
              18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata  ai  veicoli
          che si accingono ad effettuare determinate  manovre,  quali
          svolta,    attraversamento,    sorpasso,     decelerazione,
          accelerazione, manovra per la sosta o che presentano  basse
          velocita' o altro. 
              19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle
          acque    meteoriche    o    di    drenaggio,     realizzato
          longitudinalmente od  anche  trasversalmente  all'andamento
          della strada. 
              20) CURVA: raccordo longitudinale  fra  due  tratti  di
          strada rettilinei,  aventi  assi  intersecantisi,  tali  da
          determinare condizioni di limitata visibilita'. 
              21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno  compresa
          tra la carreggiata ed il confine stradale. E'  parte  della
          proprieta' stradale e puo' essere utilizzata  solo  per  la
          realizzazione di altre parti della strada. 
              22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al
          confine  stradale,  sulla  quale  esistono   vincoli   alla
          realizzazione, da parte dei  proprietari  del  terreno,  di
          costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 
              23)  FASCIA  DI  SOSTA  LATERALE:  parte  della  strada
          adiacente alla carreggiata,  separata  da  questa  mediante
          striscia di margine  discontinua  e  comprendente  la  fila
          degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 
              24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna  alla
          carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
          linea ed adiacente al marciapiede  o  ad  altro  spazio  di
          attesa per i pedoni. 
              25)  INTERSEZIONE  A  LIVELLI  SFALSATI:   insieme   di
          infrastrutture  (sovrappassi;  sottopassi  e   rampe)   che
          consente lo smistamento delle correnti veicolari  fra  rami
          di strade poste a diversi livelli. 
              26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO):  area  comune  a
          piu'  strade,  organizzata  in  modo   da   consentire   lo
          smistamento delle correnti di traffico  dall'una  all'altra
          di esse. 
              27)  ISOLA  DI  CANALIZZAZIONE:  parte  della   strada,
          opportunamente delimitata e non transitabile,  destinata  a
          incanalare le correnti di traffico. 
              28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE. 
              29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE. 
              30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO. 
              31)  ITINERARIO  INTERNAZIONALE:  strade  o  tratti  di
          strade facenti parte degli itinerari cosi'  definiti  dagli
          accordi internazionali. 
              32)   LIVELLETTA:   tratto   di   strada   a   pendenza
          longitudinale costante. 
              33)  MARCIAPIEDE:  parte  della  strada,  esterna  alla
          carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata  e  protetta,
          destinata ai pedoni. 
              34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
          carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o  non  dei
          veicoli. 
              ((34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
          prossimita' di stazioni o fermate  del  trasporto  pubblico
          locale  o  del   trasporto   ferroviario,   per   agevolare
          l'intermodalita')). 
              35)  PASSAGGIO  A   LIVELLO:   intersezione   a   raso,
          opportunamente  attrezzata  e  segnalata  ai   fini   della
          sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
          tramviaria in sede propria. 
              36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE):  parte
          della  strada  separata  dalla  carreggiata,  mediante  una
          striscia  bianca  continua  o   una   apposita   protezione
          parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni.  Esso
          espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
          di esso. 
              37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea
          allo stazionamento di uno o piu' veicoli. 
              38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza
          limitata, adiacente esternamente alla  banchina,  destinata
          alla sosta dei veicoli. 
              39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della  strada,
          opportunamente delimitata, riservata alla circolazione  dei
          velocipedi. 
              40)  RACCORDO  CONCAVO  (CUNETTA):  raccordo  tra   due
          livellette contigue di diversa pendenza che si  intersecano
          al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale concavo. 
              41)  RACCORDO  CONVESSO  (DOSSO):  raccordo   tra   due
          livellette contigue di diversa pendenza che si  intersecano
          al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale convesso. 
              42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto  di  strada  afferente
          una intersezione. 
              43)  RAMPA  (DI  INTERSEZIONE):  strada   destinata   a
          collegare due rami di un'intersezione. 
              44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante  o
          sottostante le scarpate del corpo stradale  rispettivamente
          in taglio  o  in  riporto  sul  terreno  preesistente  alla
          strada. 
              45)  SALVAGENTE:  parte  della   strada,   rialzata   o
          opportunamente delimitata e protetta, destinata  al  riparo
          ed  alla   sosta   dei   pedoni,   in   corrispondenza   di
          attraversamenti  pedonali  o  di  fermate   dei   trasporti
          collettivi. 
              46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i  confini
          stradali.  Comprende  la  carreggiata   e   le   fasce   di
          pertinenza. 
              47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della  strada,
          opportunamente delimitata, riservata alla circolazione  dei
          tram e dei veicoli assimilabili. 
              48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a  fondo
          naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
          animali. 
              49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale  non  carrabile
          della  strada  destinata  alla  separazione   di   correnti
          veicolari. 
              50)  STRADA  EXTRAURBANA:  strada  esterna  ai   centri
          abitati. 
              51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato. 
              52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA):  strada
          privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 
              53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le
          correnti veicolari non si intersecano tra loro. 
              ((53-bis) Utente debole della strada: pedoni,  disabili
          in carrozzella, ciclisti e tutti coloro  i  quali  meritino
          una  tutela  particolare  dai  pericoli   derivanti   dalla
          circolazione sulle strade.)) 
              54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui  l'accesso  e
          la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
          o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 
              55)  ZONA  DI  ATTESTAMENTO:  tratto  di   carreggiata,
          immediatamente a monte della linea  di  arresto,  destinato
          all'accumulo  dei  veicoli  in  attesa  di  via  libera  e,
          generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
          strisce longitudinali continue. 
              56)  ZONA  DI  PRESELEZIONE:  tratto  di   carreggiata,
          opportunamente segnalato, ove e' consentito  il  cambio  di
          corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
          specializzate. 
              57) ZONA DI SCAMBIO:  tratto  di  carreggiata  a  senso
          unico, di idonea lunghezza,  lungo  il  quale  correnti  di
          traffico  parallele,  in  movimento  nello  stesso   verso,
          possono  cambiare  la  reciproca  posizione  senza  doversi
          arrestare. 
              58)  ZONA  RESIDENZIALE:  zona  urbana  in  cui  vigono
          particolari regole di circolazione a protezione dei  pedoni
          e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di  accesso  dagli
          appositi segnali di inizio e di fine. 
              2. Nel regolamento  sono  stabilite  altre  definizioni
          stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.» 
              «Art. 182. Circolazione dei velocipedi 
              1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i
          casi in cui le condizioni della circolazione lo  richiedano
          e, comunque, mai affiancati  in  numero  superiore  a  due;
          quando circolano fuori dai  centri  abitati  devono  sempre
          procedere su unica fila, salvo che uno di essi  sia  minore
          di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 
              2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e
          delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;  essi
          devono  essere  in  grado  in  ogni   momento   di   vedere
          liberamente davanti a se', ai due lati e  compiere  con  la
          massima  liberta',  prontezza  e   facilita'   le   manovre
          necessarie. 
              3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli,  salvo  nei
          casi consentiti dalle presenti norme,  condurre  animali  e
          farsi trainare da altro veicolo. 
              4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
          per le condizioni della circolazione, siano di intralcio  o
          di pericolo per i pedoni. In tal caso  sono  assimilati  ai
          pedoni e devono usare  la  comune  diligenza  e  la  comune
          prudenza. 
              5. E' vietato trasportare altre persone sul  velocipede
          a meno che lo stesso  non  sia  appositamente  costruito  e
          attrezzato.   E'   consentito   tuttavia   al    conducente
          maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni  di
          eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
          all'articolo 68, comma 5. 
              6. I velocipedi appositamente  costruiti  ed  omologati
          per il trasporto  di  altre  persone  oltre  al  conducente
          devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,
          solo da quest'ultimo. 
              7. Sui veicoli  di  cui  al  comma  6  non  si  possono
          trasportare piu'  di  quattro  persone  adulte  compresi  i
          conducenti; e' consentito anche il trasporto  contemporaneo
          di due bambini fino a dieci anni di eta'. 
              8. Per il trasporto di oggetti e di animali si  applica
          l'art. 170. 
              9. I velocipedi  devono  transitare  sulle  piste  loro
          riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari
          categorie  di  essi,  con  le   modalita'   stabilite   nel
          regolamento. 
              9-bis. 
              9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base  di
          apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma
          1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza,  sulla
          soglia dell'intersezione puo'  essere  realizzata  la  casa
          avanzata, estesa a tutta la larghezza della  carreggiata  o
          della  semicarreggiata.  La  casa  avanzata   puo'   essere
          realizzata  lungo  le  strade  con   velocita'   consentita
          inferiore o uguale a 50 km/h,  anche  se  fornite  di  piu'
          corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari
          almeno a 3 metri rispetto alla linea di  arresto  stabilita
          per il flusso veicolare. L'area delimitata  e'  accessibile
          attraverso una corsia di lunghezza pari almeno  a  5  metri
          riservata alle  biciclette,  situata  sul  lato  destro  in
          prossimita' dell'intersezione. 
              10.  Chiunque  viola  le  disposizioni   del   presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire   trentamila   a   lire
          centoventimila. La sanzione e' da lire cinquantamila a lire
          duecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma
          6.» 
                
              - Il testo del  comma  2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 153.