Art. 229
Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo
di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di
Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un
"buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per
l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione
del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.».
b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente comma »
sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale » sono sostituite dalle seguenti:
«corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste
ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono
sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del
2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno
2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto
residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione
dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di
contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse
del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1, al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente: « 7-bis) Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad
uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri
veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;»;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a
3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in
un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo
di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di
soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. Il Mobility Manager
promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilita'
sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e
gestione della domanda di mobilita' delle persone, al fine di
consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto
ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e
metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilita'
sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta
tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla
concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della
gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di
eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel
limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a
esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa
sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la
sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro
500.
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere richiesto
per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione e
l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
nelle aree metropolitane
1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il fondo denominato "Programma sperimentale buono
mobilita'", con una dotazione pari a euro 5 milioni per
l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70
milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022,
euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta
acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilita' di
bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui,
sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui
al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei
capoluoghi di Regione, nelle Citta' metropolitane, nei
capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita' ", pari
al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in
misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di
biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' di veicoli
per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente
elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto - legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei
servizi di mobilita' condivisa a uso individuale esclusi
quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo'
essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per
una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e
l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del
presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le
risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate
nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo
periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe
Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con
quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per
ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati
da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto,
anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al
trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica
di cui all'articolo 33-bis del decreto - legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di
mobilita' condivisa a uso individuale. Il "buono mobilita'"
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata, sono definite
le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione
del beneficio di cui al sesto periodo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il
finanziamento di progetti per la creazione, il
prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di
corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste
ciclabili e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato, che resta acquisita definitivamente
all'erario. I progetti di cui al presente comma sono
presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu' comuni finitimi
anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale
con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la
realizzazione di un'unica opera, interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la
Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni,
decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza di
detto parere, sono stabilite le modalita' e i termini di
presentazione delle domande, adottando criteri che
assicurino priorita' ai progetti presentati dai comuni con
i piu' elevati livelli di emissioni inquinanti.»
L'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30 (Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la
Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra), abrogato dall'art. 47, comma 1,
D.Lgs. 09.06.2020, n. 47 con decorrenza dal 25.06.2020,
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del suddetto
articolo modificante, recava:
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 181.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 64.
- Si riporta il testo dell'articolo 33-bis del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 33-bis Monopattini elettrici
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di
cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, e' prorogato di dodici mesi. La circolazione
mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi
dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se
sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito
della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019
e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive
e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dai seguenti:
"75. Nelle more della sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove
norme relative alla stessa sperimentazione, sono
considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti
territoriali della sperimentazione, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a
sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale
continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri
requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati
nell'allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore
avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate
dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni
del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico
avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo
da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle
strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e'
consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini
non possono superare la velocita' di 25 km/h quando
circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano
nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le
condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla
fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa
fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere
utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a
mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione
prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni
del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono
procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque,
mai affiancati in numero superiore a due, devono avere
libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia
necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di
eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo
di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto
di trasportare altre persone, oggetti o animali, di
trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le
condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al
comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro
200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di
mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e
costruttive diverse da quelle definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del dispositivo,
ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione
II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o
un motore elettrico avente potenza nominale continua
superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le
disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in
circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75,
anche in modalita' free-floating, possono essere attivati
solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella
quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze
attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in
circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi
interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della citta'".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto
il seguente:
"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il
quale non sono state ancora definite le caratteristiche
tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione".
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, e 182
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
«Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni
stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico.
((2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali)).
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le
biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di
arresto per tutti gli altri veicoli;
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: e' il movimento, la fermata e la sosta
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprieta' stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine
e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della
scarpata se la strada e' in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
una strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file
parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo,
idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli
e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con
destinazione alla circolazione dei velocipedi;
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilita'.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa
tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della
proprieta' stradale e puo' essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami
di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a
piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli.
((34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita')).
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea
allo stazionamento di uno o piu' veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata
alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente
una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente
in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri
abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
((53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili
in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.))
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di
corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni
stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.»
«Art. 182. Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i
casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano
e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi
devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la
massima liberta', prontezza e facilita' le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o
di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai
pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede
a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati
per il trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,
solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i
conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica
l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari
categorie di essi, con le modalita' stabilite nel
regolamento.
9-bis.
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma
1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla
soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa
avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o
della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere
realizzata lungo le strade con velocita' consentita
inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari
almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita
per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile
attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri
riservata alle biciclette, situata sul lato destro in
prossimita' dell'intersezione.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. La sanzione e' da lire cinquantamila a lire
duecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma
6.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 153.