Art. 229 bis
Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione
individuale
1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo
diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita',
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per
quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il
periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione
individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le
pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche
produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri
impianti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale
per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di
protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma
1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza
determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al
presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e
di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di
protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla
progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi
tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali
dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli
operatori. Il programma puo', altresi', includere lo svolgimento di
test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle
caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso
il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono
stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi
di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una
relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla
sostenibilita' ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonche' una proposta di
sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare
criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma
1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 66-bis.
- Si riporta il testo del comma 1126 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1126. E autorizzata la spesa di 50.000 euro per
finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione", predisposto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte
all'integrazione delle esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi
delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili
con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.»
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 255
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 255 Abbandono di rifiuti
1. Omissis
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo
232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono
riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo
232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al
doppio.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.