Art. 229 bis 
 
Disposizioni  per  lo  smaltimento  dei  dispositivi  di   protezione
                             individuale 
 
  1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti  dall'utilizzo
diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della  collettivita',
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  per
quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il
periodo dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire: 
  a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi  di  protezione
individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione,  le
pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario; 
  b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi  di  protezione
individuale utilizzati dagli operatori per  le  attivita'  economiche
produttive mediante installazione di box  dedicati  presso  i  propri
impianti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, un fondo per l'attuazione di  un  programma  sperimentale
per la  prevenzione,  il  riuso  e  il  riciclo  dei  dispositivi  di
protezione individuale, con una dotazione pari a 1  milione  di  euro
per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al  comma
1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo  dei  dispositivi  di
protezione   individuale   utilizzati   a   seguito    dell'emergenza
determinata dalla diffusione del COVID-19. Il  programma  di  cui  al
presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e
di campagne di informazione per la disinfezione  dei  dispositivi  di
protezione  individuale  al  fine  di  prolungarne  la  durata,  alla
progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di  mezzi
tecnologici innovativi al  fine  del  recupero  di  materia  da  tali
dispositivi  nel  rispetto  della  sicurezza  degli  utenti  e  degli
operatori. Il programma puo', altresi', includere lo  svolgimento  di
test  e  prove  finalizzati  a  dimostrare  il   mantenimento   delle
caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso
il coinvolgimento dei produttori. 
  3. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della  salute,  sono
stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5.  All'articolo  15  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e  ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di  protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi,  ai  sensi
dell'articolo 34 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile,  ai  dispositivi
di protezione individuale e ai  dispositivi  medici,  allo  scopo  di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori  e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili». 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  sottopone  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  una
relazione sui  risultati  dell'attivita'  svolta  in  base  al  Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,  comma  1126,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  termini  di  impatto  sulla
sostenibilita' ambientale e sulle procedure di  acquisto  di  beni  e
servizi  delle  amministrazioni  pubbliche,  svolte  sulla  base  dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126,  nonche'  una  proposta  di
sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza  di  applicare
criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto. 
  7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso  si  applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255,  comma
1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 66-bis. 
              - Si riporta il testo del comma  1126  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «1126. E  autorizzata  la  spesa  di  50.000  euro  per
          finanziare l'attuazione e  il  monitoraggio  di  un  "Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore della pubblica  amministrazione",  predisposto  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
          finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
          alla  approvazione  dalla   CONSIP   Spa,   costituita   in
          attuazione del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.
          414.  Il  Piano  prevede   l'adozione   di   misure   volte
          all'integrazione   delle   esigenze    di    sostenibilita'
          ambientale nelle procedure di acquisto di  beni  e  servizi
          delle amministrazioni competenti, sulla base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; 
              b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili
          con fonti rinnovabili; 
              c) riduzione della produzione di rifiuti; 
              d) riduzione delle emissioni inquinanti; 
              e) riduzione dei rischi ambientali.» 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 255
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 255 Abbandono di rifiuti 
              1. Omissis 
              1-bis. Chiunque viola il divieto  di  cui  all'articolo
          232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  euro  trenta  a  euro  centocinquanta.  Se  l'abbandono
          riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui  all'articolo
          232-bis, la sanzione amministrativa e'  aumentata  fino  al
          doppio. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.