Art. 227 
 
              Sostegno alle zone economiche ambientali 
 
  1.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza  COVID-19  alle  imprese  che   operano   nelle   zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1  e  2,
del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.  111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e' istituito un Fondo di 40 milioni di  euro  per  l'anno
2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo  straordinario  alle
micro, piccole e medie  imprese  che  svolgono  attivita'  economiche
eco-compatibili, ivi incluse le attivita'  di  guida  escursionistica
ambientale  aderenti   alle   associazioni   professionali   di   cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.  4,  e  di  guida  del
parco ai sensi della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e  che  hanno
sofferto una riduzione del fatturato  in  conseguenza  dell'emergenza
determinata dalla diffusione del Covid-19. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad  esaurimento
delle risorse del fondo di  cui  al  comma  1,  in  proporzione  alla
differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo  tra  gennaio  e
giugno 2019 e  quello  registrato  nello  stesso  periodo  del  2020,
secondo le modalita' definite con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle  finanze.  Ai  fini  della  corresponsione  del
contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al  comma
1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere  sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della
propria  superficie  compreso  all'interno  di  una   ZEA,   svolgere
attivita'  eco-compatibile  secondo  quanto  definito  dal   suddetto
decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  o
alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla  formazione  del
reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ed
e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis",  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  "de  minimis"  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
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