Art. 106 Organi di vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59). 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle situazioni e alle attivita' di cui all'articolo 2, alle quali sono addetti lavoratori, ivi comprese le attivita' esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle universita' e dai laboratori di ricerca. 2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e' affidata all'ISIN, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per le attivita' comportanti l'impiego di macchine radiogene e di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, anche agli organi del SSN competenti per territorio. La vigilanza non puo' essere effettuata dallo stesso soggetto che svolge l'attivita' vigilata o dall'esercente titolare della pratica oggetto della vigilanza.