Art. 107 
 
Definizione di lavoratore (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
                            articolo 60) 
 
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente  Titolo,  per
lavoratore si intende quello di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. E' vietato adibire  alle  attivita'  disciplinate  dal  presente
decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877. 
 
          Note all'art. 107: 
              - Il testo dell'articolo 2,  comma  1,  lett.  a),  del
          citato decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
          tipologia  contrattuale,  svolge  un'attivita'   lavorativa
          nell'ambito dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro
          pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
          fine di apprendere un mestiere, un'arte o una  professione,
          esclusi gli addetti ai servizi domestici  e  familiari.  Al
          lavoratore  cosi'  definito   e'   equiparato:   il   socio
          lavoratore di cooperativa o di societa',  anche  di  fatto,
          che presta la sua attivita'  per  conto  delle  societa'  e
          dell'ente stesso;  l'associato  in  partecipazione  di  cui
          all'articolo  2549,  e  seguenti  del  codice  civile;   il
          soggetto  beneficiario   delle   iniziative   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno  1997,  n.  196,  e  di  cui  a  specifiche
          disposizioni delle leggi  regionali  promosse  al  fine  di
          realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro  o  di
          agevolare le scelte professionali  mediante  la  conoscenza
          diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli  istituti  di
          istruzione ed universitari e il partecipante  ai  corsi  di
          formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso   di
          laboratori,  attrezzature  di  lavoro  in  genere,   agenti
          chimici,   fisici   e   biologici,    ivi    comprese    le
          apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente  ai
          periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato  alle
          strumentazioni o ai laboratori in  questione;  i  volontari
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
          civile; il lavoratore di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.». 
              - La legge 18 dicembre  1973,  n.  877,  recante  nuove
          norme per la tutela del lavoro a domicilio,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1974, n. 5.