Art. 108 
 
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (decreto  legislativo  9
                   aprile 2008, n. 8, articolo 16) 
 
  1.  I  datori  di  lavoro  per  i  quali  trovano  applicazione  le
disposizioni del presente decreto non possono  delegare  le  seguenti
attivita': 
    a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109; 
    b) nomina dell'esperto di radioprotezione; 
    c) nomina del medico autorizzato. 
  2. Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si proceda  a  delega
di  funzioni,  per  la  stessa  trova  applicazione  quanto  previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
          Note all'art. 108: 
              -  Il  testo  dall'articolo  16  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Delega di funzioni). In vigore dal 20  agosto
          2009. - 1. La delega di funzioni da  parte  del  datore  di
          lavoro, ove non espressamente esclusa,  e'  ammessa  con  i
          seguenti limiti e condizioni: 
                a) che essa risulti  da  atto  scritto  recante  data
          certa; 
                b) che il delegato  possegga  tutti  i  requisiti  di
          professionalita' ed esperienza  richiesti  dalla  specifica
          natura delle funzioni delegate; 
                c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
          organizzazione,  gestione  e  controllo   richiesti   dalla
          specifica natura delle funzioni delegate; 
                d) che essa attribuisca al  delegato  l'autonomia  di
          spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 
                e) che la  delega  sia  accettata  dal  delegato  per
          iscritto. 
              2. Alla delega di cui  al  comma  1  deve  essere  data
          adeguata e tempestiva pubblicita'. 
              3. La delega  di  funzioni  non  esclude  l'obbligo  di
          vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
          espletamento  da  parte   del   delegato   delle   funzioni
          trasferite. L'obbligo di cui al primo  periodo  si  intende
          assolto in caso di  adozione  ed  efficace  attuazione  del
          modello di verifica e controllo  di  cui  all'articolo  30,
          comma 4. 
              3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua  volta,  previa
          intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro  alle  medesime
          condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni  di
          cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza  in
          capo al delegante in ordine al corretto espletamento  delle
          funzioni  trasferite.  Il  soggetto  al  quale  sia   stata
          conferita la delega di cui al presente comma  non  puo',  a
          sua volta, delegare le funzioni delegate.».