Art. 109 
 
Obblighi dei  datori  di  lavoro,  dirigenti  e  preposti  (direttiva
  59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38,  2  comma,  44,  1
  comma, lett.b  );  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
  articolo 61). 
 
  1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono  e
dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto e i  preposti
che vi sovraintendono, nell'ambito delle  rispettive  attribuzioni  e
competenze, attuano le misure di protezione e di  sicurezza  previste
dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati  in  applicazione  di
esso. 
  2. Prima  dell'inizio  delle  pratiche  disciplinate  dal  presente
decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive  una  relazione
redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente: 
    a) la descrizione della  natura  e  la  valutazione  dell'entita'
dell'esposizione   anche   al   fine   della    classificazione    di
radioprotezione dei lavoratori nonche'  la  valutazione  dell'impatto
radiologico   sugli   individui   della   popolazione    a    seguito
dell'esercizio della pratica; 
    b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie  a
ridurre le esposizioni dei  lavoratori  in  tutte  le  condizioni  di
lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio
di ottimizzazione. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 il datore di lavoro  fornisce
all'esperto di radioprotezione le informazioni in merito a: 
    a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi  che
comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti,  ivi
compreso l'elenco delle sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  che  si
intendono impiegare; 
    b) organizzazione del lavoro; 
    c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori; 
    d) ogni altra informazione ritenuta  necessaria  dall'esperto  di
radioprotezione. 
  4.  Il  datore  di   lavoro   comunica   altresi'   preventivamente
all'esperto  di   radioprotezione   le   variazioni   relative   allo
svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori
interessati e all'organizzazione del  lavoro,  nonche'  le  eventuali
migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa. 
  5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento  di  cui
all'articolo 28, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione
alle radiazioni ionizzanti ed e' munita di data certa,  in  qualsiasi
modo attestata, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008. 
  6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma  2,
e successivamente di quelle di  cui  all'articolo  131,  comma  1,  i
datori di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti,  nell'ambito  delle
rispettive competenze: 
    a) provvedono affinche' gli ambienti di lavoro in cui sussiste un
rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in
zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato; 
    b)  provvedono   affinche'   i   lavoratori   interessati   siano
classificati  ai  fini  della  radioprotezione  nel  rispetto   delle
disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori  stessi
in merito alla loro classificazione; 
    c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate
al rischio di radiazioni e  curano  che  copia  di  dette  norme  sia
consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in  particolare
nelle zone classificate; 
    d)  forniscono  ai  lavoratori,  ove  necessario,  i   mezzi   di
sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in
relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono  lo  stato  di
efficienza e la manutenzione; 
    e) provvedono affinche' i singoli lavoratori osservino  le  norme
interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e  i  mezzi  di
cui alla lettera d); 
    f) provvedono affinche' siano apposte segnalazioni che  indichino
il tipo di zona, la natura  delle  sorgenti  e  i  relativi  tipi  di
rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti
di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in
corso di manipolazione; 
    g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o  comunque  al
lavoratore sottoposto a dosimetria  individuale,  i  risultati  delle
valutazioni di dose effettuate dall'esperto di  radioprotezione,  che
lo  riguardino  direttamente,  nonche'  assicurano   l'accesso   alla
documentazione di cui  all'articolo  132  concernente  il  lavoratore
stesso. 
  7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione  di  quelli
previsti alla lettera e), nei  casi  in  cui  occorre  assicurare  la
sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 125, i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di  radioprotezione
e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in  cui
non occorre assicurare la sorveglianza fisica,  essi  adempiono  alle
disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi
di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d). 
  8. I  datori  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti  comunicano
tempestivamente  all'esperto   di   radioprotezione   e   al   medico
autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro  con  il  lavoratore
esposto. 
  9. I datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali i risultati delle valutazioni  di  dose  effettuate
dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del
loro inserimento nell'archivio nazionale dei  lavoratori  esposti  di
cui all'articolo 126. 
  10.  I  datori  di  lavoro  garantiscono  le  condizioni   per   la
collaborazione tra l'esperto di radioprotezione e il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito
delle rispettive competenze.  L'esperto  di  radioprotezione  e,  ove
nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni  periodiche
di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo. 
  11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza  fisica  e
sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro. 
 
          Note all'art. 109: 
              - Il testo dall'articolo 28, comma  2,  lett.  a),  del
          citato decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  cosi'
          recita: 
              «Art. 28 (Oggetto  della  valutazione  dei  rischi).  -
          (Omissis). 
              2. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'
          essere  tenuto,  nel  rispetto  delle  previsioni  di   cui
          all'articolo 53, su  supporto  informatico  e  deve  essere
          munito anche tramite le procedure applicabili  ai  supporti
          informatici  di  cui  all'articolo  53,  di  data  certa  o
          attestata dalla sottoscrizione del  documento  medesimo  da
          parte del datore di lavoro  nonche',  ai  soli  fini  della
          prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o  del  rappresentante  dei
          lavoratori per  la  sicurezza  territoriale  e  del  medico
          competente, ove nominato, e contenere: 
              a) una relazione sulla valutazione di  tutti  i  rischi
          per  la  sicurezza  e   la   salute   durante   l'attivita'
          lavorativa,  nella  quale  siano  specificati   i   criteri
          adottati per la valutazione stessa. La scelta  dei  criteri
          di redazione del documento e' rimessa al datore di  lavoro,
          che vi provvede con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
          comprensibilita', in modo da garantirne  la  completezza  e
          l'idoneita' quale  strumento  operativo  di  pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione.». 
              - Il testo dell'articolo 2,  comma  1,  lett.  f),  del
          citato decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
              f)  «responsabile  del  servizio   di   prevenzione   e
          protezione»: persona in  possesso  delle  capacita'  e  dei
          requisiti professionali di cui  all'articolo  32  designata
          dal datore di lavoro, a cui  risponde,  per  coordinare  il
          servizio di prevenzione e protezione dai rischi.».