Art. 110 Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3). 1. Il datore di lavoro che svolge le attivita' disciplinate dal presente decreto, provvede affinche' i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni tre anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; c) modalita' di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.