Art. 110 
 
Informazione e formazione dei dirigenti  e  dei  preposti  (direttiva
  59/2013/EURATOM, articoli 14,  15;  decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230, articolo 61, comma 3). 
 
  1. Il datore di lavoro che svolge  le  attivita'  disciplinate  dal
presente  decreto,  provvede  affinche'  i  dirigenti  e  i  preposti
ricevano un'adeguata informazione,  una  specifica  formazione  e  un
aggiornamento almeno ogni tre anni in relazione ai propri compiti  in
materia di radioprotezione. L'informazione e la  formazione  previste
nel  presente  articolo  sono  svolte  nell'ambito  delle  rispettive
competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici  autorizzati
in  possesso  dei  requisiti   previsti   dalla   normativa   vigente
concernente il riconoscimento della figura del formatore  in  materia
di salute e sicurezza. I  contenuti  dell'informazione  e  formazione
comprendono: 
    a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio  derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
    c) modalita' di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti; 
    d)  individuazione  delle  misure   tecniche,   organizzative   e
procedurali  di  prevenzione  e  protezione   dall'esposizione   alle
radiazioni ionizzanti.