Art. 111 
 
Informazione e formazione dei lavoratori (direttiva  59/2013/EURATOM,
  articoli 14, 15, 82 comma 2, lettera  l);  decreto  legislativo  17
  marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma3). 
 
  1. Il datore di lavoro che svolge  le  attivita'  disciplinate  dal
presente decreto provvede affinche' ciascun  lavoratore  soggetto  ai
rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni  ionizzanti  riceva
una adeguata informazione: 
    a) sui rischi per la salute e la sicurezza  sul  lavoro  connessi
all'attivita' svolta; 
    b) sui  nominativi  del  medico  autorizzato  e  dell'esperto  di
radioprotezione; 
    c) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'
svolta,  sulle  norme  interne  di  protezione  e  sicurezza,   sulle
disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al  loro
mancato rispetto; 
    d) sulle misure e sulle attivita'  di  protezione  e  prevenzione
adottate; 
    e) sull'importanza dell'obbligo, per le  lavoratrici  esposte  di
comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza; 
    f) sull'importanza  per  le  lavoratrici  esposte  di  comunicare
l'intenzione di allattare al seno un neonato. 
  2. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto  ai
rischi derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,  in
relazione  alle  mansioni  cui  e'  addetto,  riceva  una  formazione
sufficiente e  adeguata  in  materia  di  radioprotezione  anche  con
eventuale addestramento specifico. La  formazione  e,  ove  previsto,
l'addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile, sul  luogo
di lavoro e devono avvenire  con  periodicita'  almeno  triennale,  e
comunque in occasione: 
    a) della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
    c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o  di  nuove
tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle  radiazioni
ionizzanti. 
  3. I contenuti minimi  dell'informazione  e  della  formazione  dei
lavoratori  soggetti  ai  rischi  derivanti   dall'esposizione   alle
radiazioni ionizzanti riguardano: 
    a)  i  concetti  di  rischio,  danno,  prevenzione,   protezione,
organizzazione della radioprotezione aziendale, diritti e doveri  dei
vari  soggetti  aziendali,  organi  di  vigilanza,   sorveglianza   e
assistenza; 
    b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e
alle conseguenti misure  e  procedure  di  prevenzione  e  protezione
tipici delle pratiche in cui i lavoratori sono coinvolti; 
    c) il significato dei limiti di dose nonche' i potenziali  rischi
associati al loro superamento; 
    d) le circostanze nelle  quali  sono  richieste  la  sorveglianza
fisica e sanitaria e gli obiettivi delle stesse; 
    e) le procedure  di  lavoro  da  utilizzarsi  in  relazione  alle
mansioni svolte; 
    f) l'uso corretto dei dispositivi di  protezione  individuale  in
dotazione, nonche' le modalita' del loro controllo e verifica; 
    g) i comportamenti da tenere nell'attuazione dei  piani  e  delle
procedure di emergenza. 
  4. Nel caso di pratiche con impiego di sorgenti sigillate  ad  alta
attivita' il datore di  lavoro  organizza  specifiche  iniziative  di
informazione e formazione  rivolte  al  responsabile  della  gestione
della sorgente e al personale addetto  all'utilizzo  della  sorgente,
sulle caratteristiche  tecniche  della  stessa  e  sugli  aspetti  di
radioprotezione. L'informazione e la formazione: 
    a) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare  e
i comportamenti da tenere ai fini della gestione in  sicurezza  della
sorgente; 
    b) indicano accorgimenti al fine  di  prevenire  inconvenienti  e
incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente; 
    c)  forniscono  indicazioni  sull'attuazione   delle   specifiche
procedure gestionali per il trasporto,  la  detenzione  e  l'utilizzo
della  sorgente   finalizzate   a   impedire,   in   relazione   alle
caratteristiche  della  stessa,   l'accesso   non   autorizzato,   lo
smarrimento, il furto o il danneggiamento anche a seguito di incendi; 
    d) sono ripetute a intervalli quinquennali e documentate in  modo
che i lavoratori interessati siano adeguatamente  preparati  per  gli
eventi di cui alla lettera b). 
  5. L'informazione e la formazione previste  nel  presente  articolo
sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti  di
radioprotezione e dai medici autorizzati in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento  della
figura del formatore in materia di salute e sicurezza. 
  6. La  formazione  di  cui  al  comma  2  integra  quella  prevista
dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni
ionizzanti. La formazione di cui  ai  commi  3  e  4  integra  quella
prevista dall'articolo 37, comma 1, del suddetto decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 111: 
              - Il testo dell'articolo 37, commi 1 e  7,  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e   dei   loro
          rappresentanti). - 1. Il  datore  di  lavoro  assicura  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in materia di salute e sicurezza,  anche  rispetto
          alle conoscenze linguistiche, con  particolare  riferimento
          a: 
                a)   concetti   di   rischio,   danno,   prevenzione,
          protezione,  organizzazione  della  prevenzione  aziendale,
          diritti e doveri dei vari  soggetti  aziendali,  organi  di
          vigilanza, controllo, assistenza; 
                b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
          e alle conseguenti misure  e  procedure  di  prevenzione  e
          protezione  caratteristici  del  settore  o   comparto   di
          appartenenza dell'azienda. 
              2. - 6. (Omissis). 
              7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del  datore
          di  lavoro,  un'adeguata  e  specifica  formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
          formazione di cui al presente comma comprendono: 
                a)  principali  soggetti  coinvolti  e   i   relativi
          obblighi; 
                b)  definizione  e  individuazione  dei  fattori   di
          rischio; 
                c) valutazione dei rischi; 
                d)    individuazione    delle    misure     tecniche,
          organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.».