Art. 112 
 
Obblighi del  datore  di  lavoro  di  lavoratori  esterni  (direttiva
  59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1,  lettera  a),  15,  1  comma,
  ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51,  2  comma;  decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62). 
 
  1. Il datore di lavoro di lavoratori esterni: 
    a) provvede alla valutazione preventiva che identifica la  natura
e  l'entita'  del  rischio  radiologico  per  i  lavoratori   esposti
avvalendosi dell'esperto di radioprotezione; 
    b) provvede affinche' i lavoratori interessati siano classificati
ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di  cui
all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in  merito  alla  loro
classificazione; 
    c) assicura la tutela dei lavoratori  dai  rischi  da  radiazioni
ionizzanti, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo e  a
quelle  emanate  in  sua   applicazione,   anche   mediante   accordi
contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i
lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attivita'; 
    d) assicura per quanto di  propria  competenza  il  rispetto  dei
principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose  di  cui
all'articolo 146; 
    e) rende edotti i lavoratori,  nell'ambito  di  un  programma  di
informazione e formazione  finalizzato  alla  radioprotezione,  delle
norme di protezione sanitaria  e  delle  altre  informazioni  di  cui
all'articolo 111, fatto salvo l'obbligo  dei  terzi  di  informazione
specifica sui rischi di cui all'articolo 113; 
    f)  provvede  affinche'   vengano   effettuate   le   valutazioni
periodiche della dose individuale e  che  le  relative  registrazioni
siano  riportate  nelle  schede   personali   dosimetriche   di   cui
all'articolo 132; 
    g)  provvede  affinche'  i  lavoratori  vengano  sottoposti  alla
sorveglianza sanitaria di cui  all'articolo  134  e  che  i  relativi
giudizi  di  idoneita'  siano  riportati  nel   documento   sanitario
personale di cui all'articolo 140; 
    h)  provvede  affinche'  ai  lavoratori   vengano   forniti   gli
appropriati dispositivi  di  protezione  individuale  e  i  mezzi  di
sorveglianza dosimetrica individuale; 
    i) istituisce per  ogni  lavoratore  esterno  di  categoria  A  e
consegna  al  medesimo,  prima  di  ogni  prestazione,  il   libretto
personale di radioprotezione di cui al comma 2 e  si  assicura  della
sua compilazione in relazione alla prestazione; 
    l)  definisce,   di   concerto   con   l'esercente   delle   zone
classificate, il vincolo  di  dose  da  adottare  in  relazione  alle
attivita' da svolgersi; 
    m) acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni
sui rischi  derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti
esistenti nella zona classificata in cui  il  lavoratore  esterno  e'
destinato a operare e sulle misure di prevenzione,  protezione  e  di
emergenza da adottarsi in relazione alla attivita' da svolgere; 
    n) coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione
delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione  dai
rischi cui sono esposti  i  lavoratori  esterni,  scambiando  con  lo
stesso le informazioni necessarie anche  al  fine  di  eliminare  gli
eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle  diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva. 
  2. Ai sensi dell'articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalita'
di istituzione e di tenuta del libretto personale di  radioprotezione
di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i  dati  relativi
alla valutazione delle dosi inerenti all'attivita' svolta, nonche'  i
giudizi medici di idoneita' e le relative limitazioni di validita'.