Art. 113 
 
Obblighi degli  esercenti  zone  classificate  che  si  avvalgono  di
  lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 51; decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 63). 
 
  1. Gli esercenti una o piu' zone classificate, i quali si avvalgono
di lavoratori esterni, sono  tenuti  ad  assicurarne  la  tutela  dai
rischi  derivanti  dall'esposizione   alle   radiazioni   ionizzanti,
direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di  lavoro
da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli  aspetti  della
tutela  che  siano  direttamente  collegati  con  il  tipo  di   zona
classificata e di prestazione richiesta. 
  2. Per ogni lavoratore esterno che  effettua  prestazioni  in  zona
classificata, l'esercente di tale zona e' tenuto a: 
    a) accertarsi,  anche,  laddove  previsto,  tramite  il  libretto
personale di  radioprotezione  di  cui  all'articolo  112,  comma  1,
lettera i),  che  il  lavoratore  esterno,  prima  di  effettuare  la
prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da
un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la  prestazione
stessa; 
    b) istituire, ove la normativa vigente nel paese di  origine  del
lavoratore non lo preveda, il libretto personale  di  radioprotezione
per i lavoratori esterni di categoria A provenienti  da  altri  Paesi
dell'Unione europea o da Paesi terzi; 
    c) prevedere,  nell'ambito  degli  accordi  contrattuali  di  cui
all'articolo 112, comma 1, lettera c) che il lavoratore esterno abbia
ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla  formazione
di  cui  all'articolo  112,  comma  1,  lettera  e),  una  formazione
specifica in rapporto alle  caratteristiche  particolari  della  zona
classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che  tali
previsioni siano realizzate; 
    d) fornire specifiche informazioni e garantire una formazione  in
relazione alle attivita' da svolgere nella zona classificata  ove  la
prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alle attivita'  nonche'  istruzioni  di  lavoro
adeguate all'entita' del rischio radiologico; 
    e)  assicurarsi  che  il  lavoratore  esterno  sia   dotato   dei
dispositivi di protezione individuale, ove  necessari,  e  accertarsi
del loro utilizzo; 
    f) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi  di
sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione,
al loro utilizzo e  che  il  lavoratore  fruisca  della  sorveglianza
ambientale eventualmente necessaria; 
    g) curare il rispetto, per  quanto  di  propria  competenza,  dei
principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose  di  cui
all'articolo 146; 
    h) adottare le misure necessarie affinche', a  cura  dell'esperto
di radioprotezione, le valutazioni di  dose  vengano  registrate  sul
libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria
A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria
B; 
    i) verificare, avvalendosi dell'esperto di  radioprotezione,  che
la classificazione di  radioprotezione  del  lavoratore  esterno  sia
appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore puo' ricevere; 
    l)  definire,  nell'ambito  degli  accordi  contrattuali  di  cui
all'articolo 112, comma 1, lettera c), o con il lavoratore stesso, se
autonomo, il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attivita'
da svolgere. 
  3. L'esercente la zona classificata e' altresi' tenuto a: 
    a) cooperare con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con
il lavoratore stesso, se  autonomo,  all'attuazione  delle  misure  e
degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai  rischi  cui
sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare  gli  eventuali
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori  delle  diverse  imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva; 
    b) integrare il documento di cui all'articolo 26,  comma  3,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
          Note all'art. 113: 
              - Il  testo  dell'articolo  26,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art. 26 (Obblighi connessi ai  contratti  d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione). - (Omissis). 
              3.  Il  datore  di  lavoro  committente   promuove   la
          cooperazione  e  il  coordinamento  di  cui  al  comma   2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze
          ovvero individuando, limitatamente ai settori di  attivita'
          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
          cui all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento  sia
          all'attivita' del datore di  lavoro  committente  sia  alle
          attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori
          autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
          esperienza   e   competenza   professionali,   adeguate   e
          specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche'  di
          periodico   aggiornamento   e   di    conoscenza    diretta
          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del
          documento esso e' allegato al contratto  di  appalto  o  di
          opera e deve essere adeguato  in  funzione  dell'evoluzione
          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il
          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
          organismi  locali  delle   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato  di  cui  al
          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data
          immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano ai  rischi
          specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici
          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di
          applicazione del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto.».