Art. 114 
 
Protezione dei lavoratori  autonomi  (decreto  legislativo  17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 64) 
 
  1. I lavoratori  autonomi  che  svolgono  attivita'  soggette  alle
disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere,  ai  fini
della propria tutela, agli obblighi previsti  dal  presente  decreto.
Fermi restando gli obblighi di cui  agli  articoli  113  e  117,  gli
esercenti di installazioni presso  cui  i  lavoratori  autonomi  sono
esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela
che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione
richiesta. 
  2.  I  lavoratori  autonomi  sono   tenuti   nel   rispetto   delle
disposizioni del presente Titolo a: 
    a) acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta
ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla  base  delle  informazioni
sulle attivita' da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo,
nonche' il relativo aggiornamento ai sensi dell'articolo 131; 
    b) definire, d'intesa con l'esercente  delle  zone  classificate,
avvalendosi dell'esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli  di
dose da adottare in relazione alla  propria  classificazione  e  alle
attivita' da svolgere; 
    c) curare il rispetto, per  quanto  di  propria  competenza,  dei
principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose  di  cui
all'articolo 146; 
    d) istituire, se chiamati a svolgere  attivita'  come  lavoratori
esterni di categoria A presso zone classificate gestite da  esercenti
terzi, prima di  iniziare  a  svolgere  la  propria  prestazione,  il
libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112,  comma
1, lettera i), e assicurarsi della sua compilazione; 
    e) curare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione,  che  per
ogni  prestazione  vengano  effettuate  e  registrate  nelle   schede
personali  di  cui  all'articolo  132,  comma  1,  lettera   d),   le
valutazioni della dose  individuale  e  che  vengano  registrate  sul
libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni
di dose inerenti alla prestazione; 
    f) trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
i risultati delle valutazioni  di  dose  effettuate  dall'esperto  di
radioprotezione, con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 2, e
ai fini del loro inserimento nell'archivio di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo. 
  3. Il lavoratore autonomo  che  svolge  attivita'  in  qualita'  di
esperto   di   radioprotezione    puo'    provvedere    personalmente
all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere a) e b) che
lo riguardano direttamente.