Art. 115 
 
Altre attivita' presso terzi (decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
                          230, articolo 65) 
 
  1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore
di lavoro, per conto del quale  i  lavoratori  svolgono  a  qualsiasi
titolo attivita' presso una o piu' zone classificate gestite da terzi
esercenti, e' tenuto ad assicurare agli stessi la tutela  dai  rischi
da radiazioni ionizzanti  in  conformita'  alle  norme  del  presente
Titolo e alle  disposizioni  emanate  in  applicazione  di  esso,  in
relazione all'entita' complessiva del rischio. 
  2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i  terzi  esercenti  le
azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto  di
quanto disposto al comma 1, anche ai  fini  del  coordinamento  delle
misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei  terzi  esercenti
stessi, derivanti dalle disposizioni del  presente  Titolo,  per  gli
aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con  la
natura  dell'attivita'  da  essi  svolta  e  dell'intervento  che   i
lavoratori sono chiamati a compiere. 
  3. I datori di  lavoro  e  i  dirigenti  che  svolgono  e  dirigono
attivita' alle quali non si applicano le  disposizioni  del  presente
decreto e che si avvalgono di  lavoratori  esterni  o  di  lavoratori
autonomi  per  compiere  attivita'  alle  quali   si   applicano   le
disposizioni del presente  decreto  adottano,  coordinandosi  con  il
datore di lavoro dei lavoratori esterni o con i lavoratori  autonomi,
le misure necessarie ad assicurare la tutela  dei  propri  lavoratori
dai rischi da radiazioni ionizzanti in  conformita'  alle  norme  del
presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.