Art. 116 Molteplicita' di datori di lavoro (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 66) 1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per piu' datori di lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.