Art. 116 
 
Molteplicita' di datori di lavoro (decreto legislativo 17 marzo 1995,
                        n. 230, articolo 66) 
 
  1. Nel caso di lavoratori i  quali  svolgono  per  piu'  datori  di
lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni  ionizzanti,
ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori  di
lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni
necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del  presente
Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.